di Alberto Piccinini
pubblicato in www.dirittisocialiecittadinanza.org
Nell’indifferenza di un’opinione pubblica apparentemente così sensibile verso i grandi princìpi della democrazia si sta svolgendo, in tante aule giudiziarie, una battaglia su un quesito apparentemente semplice: è giusto che il più importante gruppo industriale del nostro Paese cerchi in tutti i modi di tenere fuori dalle proprie aziende un’organizzazione sindacale fortemente rappresentativa (in realtà la più rappresentativa del settore metalmeccanico, con il maggior numero di iscritti rispetto a qualunque altra) esclusivamente in ragione delle sue opinioni di dissenso rispetto alla propria politica aziendale? E ciò senza neppure cercare di mascherare i propri intenti discriminatori, ma addirittura rivendicandoli. È quanto avvenuto, ad esempio, nella vicenda di Pomigliano, in cui la FIP (la famosa new co. Fabbrica Italiana Pomigliano) nel dare attuazione ad un accordo sindacale che prevedeva l’assunzione di dipendenti in forza (oltre 4000) presso la vecchia società che gestiva prima il sito industriale (FGA), aveva avuto cura di non assumere nessun iscritto alla FIOM tra 1893 assunti.
Ebbene, negli scritti difensivi del processo promosso dalla FIOM nazionale e da 19 lavoratori iscritti a questa organizzazione, la FIP non aveva avuto scrupolo di definire assolutamente incompatibile con lo svolgimento della attività lavorativa” la posizione di chi aveva esternato un “pregiudiziale e fermissimo rifiuto della trattativa e poi dei contenuti del Contratto specifico di primo livello del 29.1.2012 nonché della versione del 13.12.2011”. Inaltri termini, si giustifica l’eliminazione fisica dai luoghi di lavoro dei “dissidenti dal Pensiero Unico”!
E, sempre a Pomigliano, costretta all’assunzione dei 19 a seguito delle pronunce del Tribunale di Roma e della Corte d’Appello della stessa città che avevano accertato il carattere discriminatorio di tale condotta[1], FIP non solo ha aperto una procedura di mobilità minacciando il licenziamento di altrettanti dipendenti[2], ma ha anche platealmente negato loro l’agibilità sindacale, ignorando, ancora una volta, una sentenza del Tribunale di Torino che le ha invece ordinato di riconoscere proprio in quello stabilimento i diritti dello Statuto dei Lavoratori anche in favore di FIOM-CGIL.[3] Per questa ragione FIP verrà di nuovo denunciata per condotta antisindacale[4].
D’altra parte la dirigenza FIAT in tutte le proprie aziende, a partire dal gennaio 2012, nel non mascherato tentativo di “togliere ossigeno” alla FIOM, ha dato disposizioni di non operare più le trattenute sulle buste paga di quei lavoratori che avevano dichiarato di voler di dare la propria “delega” a tale sindacato: solo dopo essere risultata sconfitta in una ventina di cause promosse dalla FIOM, decideva di desistere.
Ma la questione più specificatamente oggetto di questo intervento è proprio l’esclusione della FIOM dalla possibilità di costituire proprie rappresentanze aziendali all’interno degli stabilimenti FIAT. Anche in questo caso l’operazione è stata costruita attraverso interventi che rendono apparentemente legittime tali scelte: la disdetta dell’Accordo Interconfederale del 1993 in tema di RSU (rappresentanze sindacali unitarie) per “ritornare” alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) disciplinate dall’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, per il semplice motivo che detta norma, dopo l’intervento di un referendum nel 1995, letteralmente dispone che le RSA possono costituirsi “nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”. E, come è noto, la FIOM si era rifiutata di sottoscrivere gli accordi separati di Pomigliano e Mirafiori prima e il cd. Contratto collettivo di settore dopo (quello, appunto, applicato negli stabilimenti FIAT dopo la disdetta di tutti i contratto collettivi in vigenza precedentemente).
Nei ricorsi proposti dalla FIOM presso i Tribunali nei territori delle sedi FIAT che negavano il “diritto di esistere” ai rappresentanti sindacali eletti da tutti i lavoratori nelle liste FIOM nelle ultime elezioni di RSU, gli avvocati della FIOM, pur partendo dalle medesime premesse, hanno portato avanti due linee difensive: a) che lo “spirito” del legislatore, anche a seguito della volontà referendaria, non potesse essere nel senso di poter escludere un’organizzazione che aveva partecipato alle trattative del contratto per il solo fatto di non averlo sottoscritto, e pertanto la norma o andava interpretata in senso “costituzionalmente orientato” oppure b) che la norma venisse nuovamente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.
Molti giudici accoglievano la prima tesi (Tribunali di Bologna, Napoli, Bari, Larino, Lanciano, Verona, Torino, Milano, Trento) mentre altri respingevano i ricorsi proprio invocando l’interpretazione “letterale” del testo normativo (Tribunali di Milano, Lecce, Torino, Biella, Brescia, Cassino, Ancona, Pinerolo, Tolmezzo, Alba, Legnano, Napoli, Piacenza).
Tra i magistrati che non consideravano praticabile un’applicazione “diretta” del testo normativo, più di uno considerava però inaccettabile, perché incompatibile con la Carta costituzionale, il risultato conseguente all’interpretazione letterale. Sono state così pronunciate ben quattro ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale[5] con le quali si sollevano dubbi sulla (attuale) costituzionalità dell’art. 19 laddove ad essa sia data una simile lettura.
In tutti quattro i provvedimenti i giudici partono dalla consapevolezza che pur essendosi, in passato, la Corte già pronunciata sulla questione di illegittimità costituzionale dell’art. 19 lett. b), l’interpretazione debba essere ripensata alla luce dei mutamenti intercorsi nelle relazioni sindacali degli ultimi anni.
Secondo il Tribunale di Modena[6] “Costituisce fatto pacifico, addirittura notorio, come negli anni a cavallo del referendum e per molto ancora i sindacati maggiormente rappresentativi abbiano sottoscritto di norma tutti i contratti collettivi, nel senso che non vi erano di regola contratti collettivi se non quelli sottoscritti unitariamente dai sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative CGIL, CISL e UIL. L’automatismo tracciato dalla Corte Costituzionale fra sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro applicato in azienda e rappresentatività, lungi dall’essere tautologico, aveva come principale presupposto l’unitarietà di azione dei sindacati maggiormente rappresentativi e l’unitaria sottoscrizione di contratti collettivi, sicché ragionevolmente quella sottoscrizione poteva essere assunta a criterio misuratore della forza del sindacato e della sua rappresentatività indiscutibilmente maggiore”.
Analogamente sottolinea il Tribunale di Melfi[7]: “la coincidenza indicata dalla Corte Costituzionale fra la sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro applicato in azienda e la rappresentatività sindacale lungi dal costituire una tautologia si innestava sul presupposto storico dell’unità di azione dei sindacati maggiormente rappresentativo e della unitaria sottoscrizione di contratto di lavoro”
Può leggersi nell’ordinanza del Tribunale di Vercelli[8]: “Le attuali relazioni sindacali, come emerge dagli atti di causa, sono invece caratterizzate dalla rottura dell’unità di azione delle organizzazioni maggiormente rappresentative e dalla conclusione di contratti collettivi non sottoscritti da tutte le organizzazioni e in particolare da iniziative poste in essere dal Gruppo FIAT che hanno portato alla creazione di un nuovo autonomo sistema contrattuale” integralmente sostitutivo rispetto a quello fondato sul contratto collettivo nazionale dell’industria metalmeccanica.
Tale situazione conduce il Tribunale di Torino[9] – che, rammentando come sia stata la stessa Corte Costituzionale a segnalare l’esigenza che il criterio selettivo legale coincida con la capacità effettiva del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale, e ad adottare, a tal fine, un’interpretazione “rigorosa” dell’art. 19 che ne supera il dato letterale – alle seguenti considerazioni e conclusioni: “Le argomentazioni dianzi esposte consentono di dubitare della perdurante conformità alla Costituzione del dettato normativo in esame. La Corte ha infatti legato strettamente la sua valutazione di legittimità dell’articolo 19 St. Lav. alle condizioni storico-sociologiche sussistenti al momento della sua decisione: mutate tali condizioni, avuto riguardo sia al profilo delle relazioni industriali sia al sistema normativo in cui esse si svolgono, sembra esser venuto meno il presupposto che, “in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica”, secondo la Corte giustificava la ragionevolezza del sistema delineato dall’art. 19 lett. b), e cioè la corrispondenza dell’unico criterio normativo “allo strumento di misurazione della forza di un sindacato e, di riflesso, della sua rappresentatività.
Voltata pagina, nel nuovo assetto delle relazioni industriali, caratterizzato – a partire dal contratto di Pomigliano sino all’entrata in vigore dell’art. 8 l. 148/2011 – dall’abbandono del sistema del CCNL, dall’ “aziendalizzazione” della contrattazione, e, come riconosciuto in un recente saggio certamente noto alle convenute, “da un nuovo equilibrio di potere contrattuale in favore delle imprese”, non appare ragionevole ritenere che la firma del contratto applicato nell’unità produttiva possa ancora costituire un sicuro ed effettivo indice della “forza di un sindacato”, potendo al contrario attestarne la debolezza, e cioè l’incapacità o l’impossibilità di manifestare il proprio dissenso nei confronti di un datore di lavoro che, solo ora, anche a causa delle note divisioni in campo sindacale, può scegliere all’interno di ciascuna unità produttiva quale contratto sottoscrivere e con quale controparte stipularlo, con la possibilità anche di derogare in peius le clausole del CCNL.
Potrebbe quindi ora apparire irragionevole, ex art. 3 Cost, l’indicazione di un unico requisito, quale la firma del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, quando la sua concreta applicazione finisca per escludere dalle prerogative di cui al titolo III dello Statuto uno dei sindacati maggiormente rappresentativi in azienda, ammesso alle trattative, effettivo partecipe delle stesse, che però non ha ritenuto di sottoscrivere il contratto nel pieno esercizio della propria autonomia negoziale e della propria libertà sindacale, ritenendolo non idoneo a soddisfare gli interessi dei lavoratori da esso rappresentati.”
Sempre il Tribunale di Torino (con ampi richiami alla prima ordinanza di remissione del Tribunale di Modena) osserva infine come “La questione appare anche non manifestamente infondata, sempre con riferimento all’art. 3 Cost., in quanto l’applicazione dell’articolo 19 attualmente conduce ad una irragionevole difformità di trattamento tra associazioni sindacali dotate tutte di pari capacità rappresentativa, e tutte partecipanti nella stessa misura alle trattative volte alla stipula del contratto collettivo, e che tuttavia non godono all’interno dell’azienda delle stesse prerogative a tutela degli interessi dei lavoratori da esse rappresentati solo in ragione del dissenso espresso avverso la stipula di contratti aziendali, contratti che, come autorevolmente osservato, pur nel nome di “genuini imperativi di competitività” possono di fatto registrare, specie in una fase recessiva come quella attuale, “un inasprimento della condizione operaia” e possono quindi suscitare reazioni diverse in capo alle diverse parti sindacali maggiormente rappresentative, in uno scenario inedito rispetto a quello in cui si collocano”.
Con molta probabilità la Corte si pronuncerà nei primi mesi del 2013: questo, però, non può costituire un alibi per la politica, per il suo mancato intervento rispetto all’assoluta carenza di regole che garantiscano l’agibilità sindacale in grandi fabbriche a soggetti che raccolgono ampio consenso tra i lavoratori. Perché mai, ci si domanda, siamo – giustamente – pronti a scandalizzarci per i deficit di democrazia che riguardano sperduti Paesi del pianeta, ma siamo così indifferenti a quanto avviene nel cortile di casa nostra, vale a dire nelle fabbriche italiane?
E con quanta arroganza si definiscono “conservatori” quelli che vorrebbero conservare i diritti che sono alla base della nostra carta costituzionale, faticosamente introdotti nei luoghi di lavoro oltre 40 anni fa, in nome di una “modernità” che richiama gli anni 50 del secolo scorso, se non addirittura il secolo precedente!
Ma per ovviare all’attacco alla democrazia dei tempi recenti basterebbe stabilire, per legge, quanto già le parti sociali hanno convenuto, ad esempio, con l’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 – e come già avviene, del resto, nel pubblico impiego – e cioè la misurazione, attraverso parametri precisi (tessere raccolte e adesioni nelle elezioni di RSU) della effettiva rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale. Ed, una volta accertato che un’organizzazione sindacale sia rappresentativa (nel caso della FIOM lo sarebbe ampiamente), non dovrebbe essere consentito ad un datore di lavoro di impedirle di esercitare i diritti sindacali solo perché ha mostrato poca accondiscendenza rispetto alle sue proposte contrattuali.
Invero l’assoluta carenza di regole che disciplinino la rappresentanza nell’ambito del diritto sindacale creano una situazione in cui non è nemmeno possibile verificare se chi negozia e firma i contratti collettivi agisca per conto della maggioranza dei rappresentati. Con risultati paradossali non solo sul fronte FIAT: basti dire che nella trattativa che ha portato alla recente sottoscrizione dell’ultimo contratto dei metalmeccanici, il 5 dicembre scorso, la FIOM non è stata neppure ammessa al tavolo delle trattative da parte di Federmeccanica, della FIM-CISL e della UILM: con conseguente, ennesimo, ricorso alla magistratura.
La misura è colma e l’ingiustizia … ingiustificabile. I recenti governi avevano evidentemente altre cose di cui preoccuparsi. Il dimissionario Presidente del Consiglio Monti, in visita allo stabilimento di a Melfi, ha addirittura definito quello della FIAT “il percorso che immagino e vorrei per il nostro Paese”.
Si confida che una nuova maggioranza possa segnare un’inversione di rotta, dimostrando che gli interventi in tema di sviluppo produttivo e risanamento finanziario non necessariamente debbano confliggere con la tutela dei diritti e con la mancanza di democrazia nei luoghi di lavoro.
Bologna, gennaio 2013
[1] Rispettivamente ordinanza 21.6.2012 e ordinanza 19.10.2012
[2] La FIOM ha promosso ricorso contro FIP ex art.4 bis del D.L.vo 9.7.2003 n.216, avente ad oggetto la “protezione delle vittime” di comportamenti pregiudizievoli posti in essere quale reazione ad attività diretta ad ottenere la parità di trattamento. Il relativo giudizio è pendente avanti al Tribunale di Roma.
[3] Sentenza Tribunale di Torino depositata il 15.9.2011
[4] Un altro dato che sembra non riscuotere adeguata attenzione è quello relativo alle condanne per comportamento antisindacale subite dalle aziende del Gruppo FIAT negli ultimi 14 mesi: quasi 40, con una media di circa 3 al mese! I testi integrali dei provvedimenti, citati anche in questo articolo, sono rinvenibili sul sito http://www.fiom.cgil.it/auto/fiat/documentazione/decreti_e_sentenze/default.htm
[5] dai Tribunali di Modena, Vercelli, Melfi e Torino.
[6] Ordinanza 4.6.2012
[7] Ordinanza 28.11.2012
[8] Ordinanza 25.9.2012
[9] Ordinanza 12.12.2012