di Elena Poli, Stefania Mangione e Alberto Piccinini
L’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 pone una serie di questioni rispetto agli obblighi di adempimento delle reciproche prestazioni contrattuali delle parti del contratto di lavoro (prestazione di attività lavorativa e corresponsione della retribuzione).
Si rileva, in primo luogo che, per i lavoratori ai quali non è consentito rendere la propria prestazione lavorativa perché l’attività produttiva del datore di lavoro risulta compresa nei settori individuati dal recente DPCM del 11/3/2020 come destinatari di sospensione per disposizioni normative e/o comunque per ordine dell’Autorità cui lo stesso DPCM rimanda, è previsto e deve essere regola generale l’intervento della cassa integrazione o delle altre forme di integrazione salariale come disciplinate da DL 17 marzo 2020 n. 18 (si rinvia a riguardo al contributo dell’Avv. Silvia Balestro).