Con ordinanza del 1 luglio 2020 il Tribunale di Bologna ha confermato il decreto inaudita altera parte reso dallo stesso Tribunale nel procedimento d’urgenza promosso  da un  ciclofattorino addetto alla consegna di cibo a domicilio nel comune di Bologna (c.d. rider), con cui aveva ordinato a una nota piattaforma del cosiddetto food delivery, la consegna dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine protettive, guanti monouso, gel disinfettanti a fronte della nota pandemia da COVID-19.

Il Tribunale, in primo luogo, respinge la tesi della società che sarebbe “cessata la materia del contendere” per l’avvenuta consegna (dopo la notifica del provvedimento), non essendo stata tale consegna accompagnata “dal riconoscimento, espresso o implicito, della fondatezza della pretesa della controparte.

Venendo al merito,  la Giudice ha innanzi tutto richiamato il precedente provvedimento sull’applicabilità dell’intera disciplina del lavoro subordinato (e, in particolare, delle norme che prevedono a carico del datore di lavoro l’obbligo di fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuali – DPI) ai rapporti etero-organizzati dalle piattaforme digitali, e quindi rientranti nell’alveo dell’art. 2, comma 1° d.lgs. 81/2015.

Ha poi evidenziato come il Capo V-bis del d.lgs. 81/2015 – rubricato Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali – contiene l’art. 47 septies co.3 secondo cui “il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Ciò comporta che persino i riders qualificati come autonomi – e/o occasionali – hanno diritto a quei “livelli minimi di tutela” previsti dall’art. 47 bis co. 1 ed in particolare alla disciplina del T.U. sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008), contrariamente a quanto sostenuto dalla società secondo cui questi lavoratori avrebbero diritto solo alle norme di sicurezza dettate per il lavoro autonomo (e, quindi, per quanto riguarda guanti e mascherine, ad acquistarli in proprio, salvo poi farseli rimborsare).

Per la giudice invece persino i riders apparentemente “autonomi” hanno diritto all’ “intero corredo di misure preventive, in tal modo superando i limiti di applicazione del citato T.U. espressamente previsti per le forme di lavoro parasubordinato e autonomo” in quanto  la norma di cui all’art. 47 septies d.lgs 81/2015 deve  “essere più correttamente interpretata” nel senso di estendere al committente che utilizza la piattaforma digitale tutti gli obblighi che il T.U. sicurezza pone a carico del datore di lavoro, compresi quelli di cui all’art. 71 e ss. del citato testo normativo.

La Giudice, inoltre,  richiamando il DPCM 11.3.2020 – che ha consentito la prosecuzione della sola ristorazione con consegna  a  domicilio “nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attività  di confezionamento che  di  trasporto” e il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e la diffusione del virus Covid-19  – che ha previsto, quanto a DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, l’uso di mascherine e di altri dispositivi di protezione, ha escluso un’interpretazione restrittiva che imponga le stesse solo “all’interno dei luoghi di lavoro”. Ciò anche considerando che “i riders accedono ad ambienti di lavoro (quelli degli esercizi di ristorazione presso cui ritirano i pasti da consegnare) – le cui effettive condizioni interne in termini sia di spazio che di affollamento, precisa la Giudice in altro passaggio dell’ordinanza, sono sottratte al controllo della società YY – e   accedono altresì ai privati domicili dei clienti che, non essendo ovviamente sottoposti ad una regolamentazione igienico-sanitaria né ad alcun controllo, appaiono ambienti connotati da intrinseca pericolosità in termini di potenziale diffusione del virus”.

Il Tribunale, poi, richiama anche l’ordinanza del 30 aprile 2020 della regione Emilia-Romagna che rende obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico: quelli a cui il rider, per ogni ordine, accede.

Da ultimo, l’ordinanza evidenzia che, in forza delle norme del codice civile (art. 1374 e 1375) deve considerarsi condotta conforme a buona fede quella del Committente che procuri i DPI al rider, non solo per proteggerlo dal rischio sanitario, ma anche per collaborare a rendere possibile la sua prestazione, dal momento che senza mascherina il ciclofattorino non potrebbe entrare nel locale.

 

ALLEGATO
Accoglimento ricorso 4253/2020 (PDF)

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