Azienda del territorio bolognese condannata alla reintegra nel posto di lavoro di un operaio, padre di tre figli, licenziato per mancanze risultate del tutto insussistenti. La causa è stata patrocinata dalle Avvocate Sara Passante e Antonella Gavaudan.

Con pronuncia del 9 settembre 2021 il Tribunale di Bologna conferma l’ordinanza di reintegra resa nella fase sommaria osservando che la marginale e sporadica attività svolta dal lavoratore presso una pizzeria d’asporto non risulta incompatibile con il suo ruolo di operaio presso altra azienda; inoltre, risultando documentalmente che il lavoratore non ha mai svolto detta sporadica attività in costanza di malattia, la contestazione sollevata risulta infondata.

Il Tribunale conferma la correttezza della tesi difensiva del lavoratore, secondo la quale non può tenersi conto degli addebiti mossi dalla Società per la prima volta solo nella lettera di licenziamento: nella ipotesi di fatto insussistente, cui a seguito della “c.d. “Riforma Fornero” consegue il diritto alla reintegra nel posto di lavoro, rientra infatti anche l’ipotesi della inesistenza della contestazione.

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