La Corte d’Appello di Bologna – Sezione Lavoro a seguito di ricorso proposto da una società del gruppo Mondo Convenienza ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna favorevole al lavoratore. Il lavoratore – iscritto alla Filt Cgil ER-Bologna e assistito dagli Avv.ti Stefania Mangione, Francesco Pizzuti e Clelia Alleri di Legalilavoro Bologna Studio Legale Associato – era dipendente di una cooperativa che, in appalto per Mondo Convenienza, effettuava il servizio di trasporto e montaggio dei mobili. Il lavoratore aveva ottenuto la condanna in primo grado di Mondo Convenienza in qualità di committente al pagamento delle differenze retributive per il sottoinquadramento, per il lavoro straordinario, per l’indennità di trasferta e per l’indennità di cassa

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