UNA DIPENDENTE ADDETTA ALLO SPORTELLO DI UN UFFICIO POSTALE, ANCHE SE SVOLGENTE FUNZIONI VICARIE DEL DIRETTORE/RESPONSABILE DELL’UNITÀ, NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DEI DANNI CONSEGUENTI A UNA RAPINA PER INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI SICUREZZA ANTIRAPINA, A MAGGIOR RAGIONE NON AVENDO MAI RICEVUTO ALCUNA FORMAZIONE SPECIFICA IN PROPOSITO, CONNESSA AL RUOLO DI DIRETTORE DELL’UFFICIO.

È quanto affermato dal Giudice del Lavoro di Bologna, che ha respinto la domanda di risarcimento danni formulata da una società di deposito valori nei confronti di una ex-dipendente, che si era trovata, in occasione di una rapina avvenuta molti anni prima, a svolgere il ruolo di facente funzione della Direttrice dell’Ufficio Postale, assente per ferie nei giorni della rapina.

La convenuta era infatti ritenuta responsabile dell’ammanco prodottosi per la somma di oltre € 39.000,00 per aver violato alcune regole di sicurezza anti-crimine a tutela del patrimonio aziendale. In particolare, e per quanto di maggiore rilevanza, la cassaforte era stata trovata aperta dai malviventi al momento dell’irruzione nell’Ufficio, nonostante fosse dotata di un congegno di apertura temporizzata, che avrebbe ostacolato il prelievo dei contanti.

Il Giudice ha ritenuto tuttavia che l’assoluta carenza di sicurezza strutturale ed organizzativa dell’Ufficio in questione, rientrante nella responsabilità del datore di lavoro – non essendovi né telecamere, né una saletta riservata per le consulenze, esterna alla zona blindata, il che determinava l’esigenza di fare accedere alla zona segregata i clienti che avessero necessità di consulenze o di informazioni sugli investimenti, così come era avvenuto nel caso di specie – unitamente alla accertata mancanza di alcuna formazione specifica a favore della lavoratrice sulle incombenze, sulle responsabilità e sulle modalità operative del ruolo di responsabile dell’ufficio, escludano l’imputabilità alla stessa di qualsiasi responsabilità, sia contrattuale che extra-contrattuale, non ricorrendone i profili soggettivi di imprudenza e/o negligenza, né prospettandosi come esigibile una condotta diversa, rispetto a quella tenuta secondo prassi.

Avv. Francesca Ferretti
Studio Legale Associato

ALLEGATO
LA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO (PDF)

Share This