Labirinto Fornero: a distanza di quasi 4 anni dall’approvazione della L. 92/2012, persiste l’incertezza sul regime sanzionatorio applicabile ai dipendenti illegittimamente licenziati
Con ricorso ex art. 1 comma 47 e ss della legge n. 92/2012 (c.d. rito Fornero) tre dipendenti di una società esercente attività alberghiera, assistite dagli avv.ti Guido Reni e Antonio Monachetti dello Studio Legale Associato, chiedevano al Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, di accertare l’illegittimità del licenziamento intimatogli, rivendicando la reintegrazione nel proprio posto di lavoro.
A sostegno della loro richiesta, le ricorrenti evidenziavano di aver ricevuto nel medesimo giorno sia la comunicazione di apertura della procedura di cui alla legge n. 223/91, sia la lettera di licenziamento laconicamente motivato proprio con l’avvenuta “apertura” della procedura richiamata.
Con un gioco di prestigio, quindi, la società – omettendo di svolgere la procedura per il licenziamento collettivo dei dipendenti disciplinata dall’art. 4 L. n. 223/91 – licenziava in un sol colpo i propri dipendenti senza alcuna giustificazione.
Alla luce di tale condotta le ricorrenti chiedevano l’applicazione della sanzione massima della reintegra, ritenendo che l’omissione della richiamata procedura rappresentasse non solamente una violazione formale, ma soprattutto una violazione di tipo sostanziale, che ineriva direttamente i presupposti del potere di licenziare del datore di lavoro.
Con la sentenza che di seguito si pubblica, però, il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, richiamando altri precedenti dello stesso Tribunale, ha ritenuto riconoscibile solamente la tutela indennitaria e non quella reintegratoria, condannando la società al pagamento di 24 mensilità di retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento.