Il Tribunale di Roma, respingendo l’opposizione al precetto notificato da una lavoratrice, conferma che la retribuzione giusta ai sensi dell’art. 36 della Costituzione (e cioè la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa) è quella prevista dai CCNL sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. Conferma quindi la condanna dell’azienda a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive derivanti dall’applicazione del CCNL Unci Cisal in luogo del CCNL pulizia industria sottoscritto da FILCAMS-CGIL, UIL- trasporti e FISCASCAT-CISL.

Il Giudice inoltre aderisce a quell’orientamento secondo il quale la maggiore rappresentatività comparata dei sindacati c.d. storici può ritenersi “fatto notorio” e non una circostanza da dimostrare con onere probatorio a carico del lavoratore.

La causa è stata patrocinata dagli Avv.ti Stefania Mangione, Francesco Pizzuti e Clelia Alleri dello Studio Legale Associato.

ALLEGATO
Sentenza Tribunale di Roma (PDF)

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