Con decreto 5218/2020 dell’11 agosto 2020, il Tribunale di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da una nota piattaforma del food delivery all’ordinanza – emessa in sede cautelare – con cui il datore di lavoro/committente veniva condannato a fornire ad un rider i dispostivi di protezione individuale (guanti, mascherine, gel igienizzante) necessari allo svolgimento in sicurezza della propria prestazione lavorativa, nella fase dell’emergenza COVID-19.

I giudici del reclamo, quanto all’obbligo di sicurezza, richiamano anche l’art. 47 septies quale disposizione innovativa dell’ordinamento che comporta l’applicabilità di tutto il testo unico in materia di igiene e sicurezza (d.lgs. 81/2008). Quanto, invece, all’individuazione delle mascherine , dei guanti e del gel disinfettante quali D.P.I. il Tribunale ribadisce l’orientamento della Cassazione secondo cui la categoria dei dispositivi di protezione individuale è “aperta” le va definita in ragione della finalità delle attrezzature necessarie alla protezione del lavoratore dai rischi per la sua salute. Infine, il provvedimento sottolinea come l’attività del ciclofattorino non possa considerarsi senza contatto (c.d. “contactless”) poiché comporta il contatto diretto sia con il cliente che, sopratutto, con gli esercenti al momento del ritiro della merce.

ALLEGATO
Decreto di rigetto n. cronol. 5218/2020 del 11/08/2020 RG n. 1387/2020 (PDF)

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