Il recente Decreto n. 9/2020 del Tribunale di Milano – Sezione Misure di Prevenzione relativo all’applicazione di misure di prevenzione nei confronti della società Uber Italy s.r.l., consente di svolgere alcune brevi riflessioni sull’utilizzo delle misure patrimoniali disciplinate dal D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” (o “Codice Antimafia”), in rapporto al reato di caporalato e di sfruttamento lavorativo di cui all’art. 603 bis del Codice Penale.

Con il Decreto in esame, il citato Tribunale di Milano si mostra ancora una volta all’avanguardia per l’applicazione del regime di Amministrazione Giudiziaria, come previsto dall’art 34 del Codice Antimafia, con riferimento al reato di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento lavorativo, così come ridisegnato dalla L. 199/2016 (o anche “Legge 199”, recante “disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”).

Già nell’ottobre 2019 la medesima Sezione, con il Decreto n. 11/2019[1] disponeva l’amministrazione giudiziaria – ai sensi del citato art. 34 nei confronti di una importante azienda multinazionale operante nel settore della logistica – relativamente al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Per completezza si chiarisce che l’art. 34, così come oggi lo conosciamo, è stato oggetto di una rivisitazione ad opera della L. 161 del 17 ottobre 2017. Conseguentemente oggi, insieme al “Controllo giudiziario” di cui all’art. 34 bis del Codice Antimafia, lo strumento dell’amministrazione amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende rientra tra quelli a carattere emendativo e non ablativo, finalizzati a ostacolare l’insediamento di stampo criminale e mafioso nel tessuto economico e sociale. A differenza del sequestro e confisca di prevenzione, queste misure appaiono più “leggere”, legittimando l’intervento dello Stato nei confronti di aziende che si avvantaggiano dell’attività criminale, o sono soggette a rischio contaminazione da parte delle stesse, senza però disporre una totale estromissione dei titolari della gestione economico-aziendale.

Lo scopo evidente è quindi quello di accompagnare l’impresa verso una completa “bonifica” per poi consentire di riprendere la propria attività libera da condizionamenti, o da legami criminali.

La disposizione di cui all’art. 34, rubricata “L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende”, stabilisce, infatti, al  comma 1, che quando “(…) sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale (…)”, il Tribunale competente per le misure di prevenzione “(…) dispone l’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche (…)”. La misura in commento potrà essere adottata, a norma del successivo comma 2, “per un periodo non superiore a un anno” e, in caso di necessità, potrà essere “(…) prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni”. Tuttavia, anche se l’amministrazione giudiziaria, per sua natura ha durata temporanea (essendo finalizzata alla bonifica dell’azienda sottoposta ad amministrazione, liberandola dal condizionamento criminale, o da quel legame “vantaggioso” protratto illecitamente), ad essa può comunque conseguire il controllo giudiziario ex art. 34 bis del medesimo Codice Antimafia, ovvero la “confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”.

Così come accaduto nel caso della Uber, inoltre, il ricorso allo strumento dell’amministrazione giudiziaria prevede che, oltre al giudice delegato, venga appunto nominato un soggetto cui compete l’esercizio di tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese in forma societaria detto amministratore “(…) può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività d’impresa (…)[2].

È in questo contesto normativo che esplicano i propri effetti le pronunce del Tribunale di Milano. In entrambe le occasioni citate, il reato (contestato in sede penale) di cui all’art. 603 bis del Codice Penale è stato il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione di cui all’art. 34 del Codice Antimafia.

Nel caso di Uber, la ragione dell’applicazione della misura di prevenzione, risiederebbe nel convincimento del Tribunale – formatosi sugli indizi forniti dalla Procura ed acquisiti nel corso delle indagini per il reato di cui all’art. 603 bis c.p. nei confronti delle società appaltatrici – che la società committente abbia utilizzato, avvantaggiandosene, una società di intermediazione indiziata dello sfruttamento di migranti provenienti da contesti di guerra, richiedenti asilo, e persone che dimoravano in centri di accoglienza temporanei e in stato di bisogno[3], in una comunanza di interessi con la società appaltatrice[4]. Sul punto, nel Decreto in esame, risultano ben argomentate le ragioni che hanno indotto il Tribunale a disporre la misura nei confronti della società committente[5].

La pronuncia sembra quindi cogliere, anche in questa occasione, la portata innovativa sia del novellato Codice Antimafia, che della Legge 199, che ha esteso il perimetro applicativo, oltre all’ambito nel quale molti commentatori volevano relegarla.

Aldilà del titolo, infatti, la novella del 2016 contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, non risulta limitata al solo settore dell’agricoltura, estendendosi, al contrario, a tutti i settori. La condizione di sfruttamento lavorativo e l’illecito reperimento di manodopera, del resto, non rappresentano un’esclusiva del settore agricolo, vedendo la diffusione in numerosi altri ambiti (trasporti e logistica, edilizia, servizi di cura, ecc.). Con la Legge 199, quindi, sono state introdotte disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro, con forte inasprimento delle pene per chi recluta e sfrutta manodopera, offrendo un utile strumento repressivo per arginare fenomeni di caporalato e sfruttamento[6], sempre più diffusi[7] e sistemici, che hanno meritato pertanto un forte intervento normativo[8].

All’art. 1 è previsto che “è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

  • recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”.

La principale innovazione è con ogni evidenza quella che estende la punibilità̀ anche al datore di lavoro (mentre nella sua precedente formulazione, la norma puniva solamente coloro che svolgevano attività̀ organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività̀ lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori). Il reato, così come oggi disciplinato, al contrario non prevede più i riferimenti all’organizzazione dell’attività̀ lavorativa, allo stato di necessità del lavoratore soggetto passivo del delitto e, soprattutto, alla violenza, minaccia o intimidazione; pur permanendo, tali circostanze, come aggravanti del fatto.

Di notevole importanza, anche per l’applicazione giudiziaria della nuova fattispecie[9], appare anche la previsione degli indici di sfruttamento rappresentati dalla “sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  • la reiterata corresponsione di   retribuzioni   in   modo palesemente   difforme   dai   contratti   collettivi nazionali o territoriali   stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali    più rappresentative a livello nazionale, o comunque   sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.

A ben guardare, tali “indici” ricorrono spesso nei racconti dei nostri clienti. Essi certamente non descrivono forme di sfruttamento lavorativo di tipo schiavistico (già disciplinate dall’art. 600 c.p.), ma sembrano piuttosto voler aggredire quelle forme di caporalato, nelle quali lo “stato di bisogno” del lavoratore, previsto dall’art. 1, comma 1 della citata Legge 199, porta lo stesso ad accettare condizioni di lavoro degradanti e altrimenti intollerabili.

Sul punto deve richiamarsi anche la Suprema Corte, IV Sez. Penale che, nella pronuncia n. 5081/2019, ha avuto modo di evidenziare come il reato disciplinato dal nuovo art. 603 bis c.p risulti “(…) destinato a colmare l’esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro e, in definitiva, è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal d.lgs. 10/09/2003, n. 276, senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dallart. 600 cod. pen., come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione de qua (…)”.

Si rileva che già in occasione del provvedimento di ottobre 2019 del Tribunale di Milano, alcuni commentatori[10] si meravigliavano della mancata attuazione delle medesime norme sanzionatorie ad alcune imprese della gig-economy che ponevano in essere attività di “caporalato digitale”[11], citando proprio il caso dei ciclo fattorini.

Con il recente provvedimento nei confronti di Uber, quindi, il Tribunale di Milano prosegue nel percorso di piena valorizzazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il contrasto alle organizzazioni mafiose, al fine di preservare più in generale il tessuto economico sociale dalla penetrazione da parte di realtà criminali organizzate, o di soggetti dediti abitualmente alla commissione di delitti, che con la loro opera ed i loro capitali illecitamente accumulati, pongono in essere attività di contaminazione e inquinamento del tessuto economico sano del nostro paese.

In una economia fluida ed attrattiva, come è quella rappresentata dalle regioni economicamente più attive del Paese, le misure di prevenzione disciplinate dal Codice Antimafia possono rappresentare lo strumento più duttile e incisivo per colpire la diffusione di pratiche criminali, capaci di distorcere il mercato e la concorrenza a danno dei lavoratori e delle imprese sane, con un sorta di “effetto sostituzione”, che a lungo andare rischia di compromettere la tenuta stessa del tessuto economico sociale da noi conosciuto.

Conseguentemente, l’auspicio è quello che l’attività dei giudici milanesi possa essere da stimolo per altri Tribunali distrettuali nei quali sono state nel frattempo costituite, in ossequio al dettato del Codice Antimafia, le apposite Sezioni di Misure di Prevenzione.

Avv. Antonio Monachetti

 

[1] Il Tribunale ambrosiano si è trovato ad aggredire una strutturata organizzazione con alla base un’estesa rete di cooperative fittizie, costituenti un “unico soggetto economico” che aveva la finalità di tenere indenne da responsabilità l’azienda committente, che invece forniva direttamente le direttive gestionali e decisionali. I lavoratori, al contrario, nonostante la forma cooperativa dell’impresa formale datrice di lavoro, erano esclusi da ogni forma di collaborazione mutualistica e dalla partecipazione alle decisioni societarie, riuscendo ad imporre – con la costante minaccia di licenziamento – un “regime di sopraffazione retributivo e trattamentale” altrimenti accettabile: turni di lavoro di dodici ore, paghe inferiori al lavoro prestato, imposizione di lavoro straordinario e negazione di ferie e permessi.

[2] Nel caso in esame il Decreto ha disposto che l’amministrazione giudiziaria dovrà essere finalizzata ad “analizzare i rapporti esistenti con le altre società della galassia Uber – sempre nel perimetro della gestione dei c.d. riders – e on i lavoratori operanti nel settore della distribuzione a domicilio e ciò per verificare se esistano altre forme di sfruttamento di lavoratori esterni, nonché a verificare l’esistenza e l’idoneità del modello organizzativo previsto dal D.Lvo 231/2001 per prevenire fattispecie di reato ricollegabili all’art. 603 bis c.p. e quindi disfunzioni di illegalità aziendale come quelle accertate” cfr. pag. 58 .

[3]Ed invero dalle plurime e convergenti dichiarazioni rese dai lavoratori impiegati come “riders” – peraltro scelti in aree di particolare fragilità soggettiva e sociale in quanto provenienti da Paesi territorio di conflitti civili e razziali, richiedenti asilo politico e dimoranti, in alcuni casi, presso centri di accoglienza temporanei” cfr. pag. 56 del cit. decreto.

[4] Per i giudici è “palese” che Uber “indirizzasse e limitasse le capacità decisionali” di Flash Road City “con ripercussioni sull’autonomia decisionale” dei fattorini e in “aperta contraddizione” con quanto previsto nel contratto tra le due società e tra la società appaltatrice e i rider” da https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/29/caporalato-sui-rider-commissariata-uber-italy-servizio-appaltato-a-terzi-che-sfruttavano-e-minacciavano-migranti-societa-consapevole/5818385/.

[5]Sul piano fattuale probatorio, osserva il Tribunale come sussistano “sufficienti indizi” – da ritenersi peraltro nel caso di specie gravi, precisi e concordanti in relazione al copioso materiale probatorio raccolto dall’attività dell’organo proponente – per ritenere sussistente il delitto catalogo di cui all’art. 603 bis c.p. previsto come requisito preliminare dell’art. 34 comma primo D. Evo 159/2011 per la conseguente valutazione di un’attività agevolative della condotta delittuosa posta in essere da un soggetto terzo, funzionalmente collegato rispetto all’autore della fattispecie qualificata, e facente capo, secondo la progettazione dell’organo proponente alla galassia UBER ma segnatamente, per quanto si dirà, a UBER ITALY SRL…….(omissis).. è emerso un grave quadro indiziario………in ordine alla fattispecie prevista dagli artt. 110, 603 bis c.p. posta in essere da (omissisi)c con un ulteriore profilo di concorsualità, o quanto meno di attività di favoreggiamento, realizzata da diversi managers e/o dipendenti della galassia uber e segnatamente Uber Italy Srl” cfr. pag. 55 e 56 del cit Decreto.

[6] Il Legislatore era già intervenuto in materia con il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, che aveva introdotto il delitto di cui all’art. 603-bis c.p., rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. L’impianto normativo del 2011, tuttavia, si è rivelato inadeguato all’efficace contrasto del fenomeno, per fattori diversi quali l’oggettiva incertezza sul coinvolgimento concorsuale del datore di lavoro, oltre che per la mancata previsione di una specifica responsabilità delle persone giuridiche. Senza dimenticare che l’intermediazione era punibile al tempo solo se realizzata con “violenza, minaccia o intimidazione” e nel contesto di una struttura organizzativa. Tali elementi rendevano, con ogni evidenza, difficile l’impalcatura probatoria nell’eventuale giudizio.

[7] Risale ad aprile 2020 l’ultima operazione anti-caporalato in Romagna riguardante i richiedenti asilo impiegati nelle campagne romagnole in condizioni di schiavitù. Allo scopo, secondo l’accusa, venivano reclutati richiedenti asilo, retribuiti appena 50 euro al mese per oltre 80 ore settimanali ed alloggiati in casolari degradati. Tra i molti, si veda https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/04/16/news/caporalato_la_denuncia_di_una_vittima_trattato_come_un_prigioniero_-254196674/.

[8] Sullo stesso argomento si veda Sabrina Pittarello, Antonio Monachetti, Mara Congeduti e Vincenzo Grimaldi in “Covid-19 e piena attuazione della legge 199/16 per un lavoro agricolo di qualità” di su https://www.studiolegaleassociato.it/covid-19-e-piena-attuazione-della-legge-199-16-per-un-lavoro-agricolo-di-qualita/.

[9] Nel citato provvedimento della Sezione Misure di Prevenzione n. 11/2019, ad esempio, il Tribunale ha mostrato di utilizzare gl’indici come scaletta argomentativa, con suddivisione in paragrafi ed ulteriore specificazione. Nel Decreto n. 9/2020, cogliendo la specificità del caso in esame il Tribunale evidenzia che “appaiono precisi indici di un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale attuato nei confronti di molteplici lavoratori reclutati in una situazione di emarginazione sociale e quindi di fragilità sul piano di una possibile tutela dei diritti minimi…(omissis).…….- situazione aggravata dall’emergenza sanitaria …(omissis)….il reclutamento avvenuto scegliendo soprattutto soggetti in stato di bisogno; il pagamento a cottimo effettuato (Euro 3 a consegna) a prescindere dalle condizioni di luogo (durata del tragitto) e di tempo (ora notturna, condizioni atmosferiche) ed in violazione delle regole contrattuali; la richiesta di un numero di prestazioni non compatibili con una tutela minima delle condizioni fisiche del lavoratore con la rappresentazione concreta della disattivazione dell’account e quindi con la minaccia implicita di non potere più lavorare per la piattaforma Uber; la violazione di tutte le norme contrattuali in tema di lavoro autonomo gestendosi di fatto un rapporto di lavoro subordinato alterato….(omissis); in genere lo sfruttamento di un mercato che presenta un’offerta di forza lavoro incontrollata per imporre delle regole particolarmente violente (solitamente minacce) al singolo lavoratore” cfr. pag 56.

[10]È sorprende che, anche nei casi in cui siffatte condotte di sfruttamento, accertate nelle forme indicate dagli indici normativi individuati dallart.603 bis c.p., siano giunte allattenzione della magistratura, questa non abbia ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, stante la procedibilità dufficio del reato. Il riferimento è alla vicenda dei c.d. riders di Torino (cfr. Corte di appello di Torino, sent. n.26/2019), nei cui confronti è stata dimostrata la sistematica sottoposizione a condizioni di sfruttamento: paghe molto al di sotto rispetto a quanto previsto dai contratti di categoria, mancata tutela della sicurezza, sottoposizione a controllo a distanza”, Francesco Merlo in “Il contrasto al “caporalato grigio” tra prevenzione e repressione”.

[11] Carlo Sorgi in “Il caporale in bicicletta” su http://www.tempi-moderni.net/2020/06/02/il-caporale-in-bicicletta.

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