Il Tribunale di Modena ha statuito che in caso di errore accertato come materiale e scusabile nella compilazione della domanda di prestazione previdenziale (disoccupazione agricola), l’INPS ha l’obbligo di attivarsi per comunque garantire l’erogazione prestazione stessa, alla stregua dei canoni di buona fede e reciproca collaborazione che caratterizzano l’attività dell’Istituto. Un’importante vittoria degli avv.ti Giorgio Sacco e Giovanna Longhi dello Studio Legale Associato.
ALLEGATO
Sentenza Tribunale Modena (PDF)