Con sentenza n. 549/2020 del 2.11.2020 (est. Dott. Palladino), il Tribunale ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore, iscritto alla Fiom-Cgil di Bologna, nei confronti di un’azienda metalmeccanica della provincia di Bologna, per interposizione illecita di manodopera (oggi somministrazione irregolare).

Il lavoratore, dipendente formalmente di varie cooperative che lavoravano in appalto, conveniva in giudizio la società committente – un’azienda metalmeccanica della provincia bolognese – chiedendo che venisse accertata la somministrazione irregolare di manodopera e dunque la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell’utilizzatore con condanna alla ricostituzione del rapporto di lavoro e al pagamento delle differenze retributive, oltre che al risarcimento del danno.

Dopo avere sentito i testimoni, il Tribunale ha confermato che il “potere organizzativo, direttivo e sostanzialmente anche disciplinare” era esercitato nei confronti del lavoratore dalla committente che va dunque “considerata il suo reale datore di lavoro”.

Il Giudice, quindi, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato sin dal 2012, condannando l’azienda alla ricostituzione dello stesso, con pagamento delle differenze retributive tra il CCNL applicato dai datori di lavoro fittizi (merci- logistica) e quello applicato dal datore di lavoro effettivo (metalmeccanici industria) e del risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute dalla cessazione del rapporto all’effettiva ricostituzione dello stesso.

La causa è stata patrocinata dall’Avv. Stefania Mangione dello Studio Legale Associato.

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