Tribunale di Bologna  >  rapporto di lavoro giornalistico accertamento  qualifica art. 1 CCNLG  licenziamento ritorsivo reintegra
Data: 1.9.2017   RG   650/2017
Giudice: dott. Carlo Sorgi
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Parti: F.B./ RCSspa

Una giornalista ha collaborato con un noto giornale  per oltre 10 anni e svolge un’intensa attività , in alcuni periodi il rapporto di lavoro era stato formalizzato con dei contratti a termine ex art. 3 CCNLG, ma per la maggior parte del periodo il rapporto veniva formalizzato con dei contratti di collaborazione che di anno in anno venivano rinnovati.

Durante il corso del rapporto e in prossimità della scadenza del contratto di collaborazione, la giornalista impugnava i contratti di collaborazioni e rivendicava la regolarizzazione del rapporto di lavoro giornalistico.

In risposta alla rivendicazione formalizzata dalla giornalista, l’editore di fatto interrompeva l’affidamento dei servizi giornalistici e alla scadenza del contratto di collaborazione (avvenuta alcune settimane dopo la rivendicazione), il contratto non veniva rinnovato interrompendo così una collaborazione pluriennale.

La giornalista contestava il mancato rinnovo del contratto  che, di fatto, doveva considerarsi un licenziamento ritorsivo in ragione della rivendicazione intrapresa.

Veniva intrapreso il giudizio di impugnazione del licenziamento mediante la procedura Fornero con la contestuale richiesta incidentale di accertamento del rapporto di lavoro giornalistico ex art. 1 CCNLG o in via subordinata ex art. 2 CCNLG  .

A seguito dell’istruttoria il giudice accertava che la ricorrente aveva avuto con il giornale un unico rapporto di lavoro a partire dal 2007 e  “considerando sussistente un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata tutti i vari contratti di collaborazione autonoma sarebbero simulati rispetto ad un unico rapporto di lavoro giornalistico senza soluzione di continuità fino al 31\12\2016”,.

Ed è interessante rilevare che il giudice ha ritenuto che  “la quotidianità del lavoro della ricorrente, confermato dalla produzione degli articoli (che come vedremo in seguito risulterà confermativa anche del lavoro domenicale) costituisce elemento che elimina qualsiasi dubbio in merito alla classificazione ex art. 1 CCNLG rispetto all’art. 2 del medesimo contratto che, riferendosi ai collaboratori fissi, pone come discrimine la carenza di quotidianità di questi ultimi”.Si legge inoltre nella sentenza che “nel caso posto all’esame del giudice abbiamo una parte che per un decennio mette a disposizione la propria attività per il C.S. , edizione di B., principalmente (ma non solo) per seguire gli eventi della locale squadra di calcio, divenendo un riferimento preciso, costante e qualificato per tale impegno, tanto da seguire la squadra anche nelle trasferte e persino nei ritiri all’estero, che frequenta la redazione del giornale per un certo periodo fino a quando non viene data indicazione specifica di non consentire più tale frequentazione (intuibile la finalità) come confermato” da diversi testi”.Pertanto accertata la sussistenza del rapporto di lavoro giornalistico il giudice ha valutato la legittimità della risoluzione, ritenendo sussistente il licenziamento di tipo ritorsivo, per dette ragioni: “Ritiene questo Giudice che nella fattispecie sia ravvisabile l’ipotesi di licenziamento ritorsivo. Già nel 2013  la ricorrente, unitamente ad altri collaboratori del Corriere di Bologna, aveva scritto una missiva al C.d.R. per convincere l’azienda ad assumerli in tempo ragionevole senza alcun risultato. Il 19.10.2016 i legali della ricorrente presentano una richiesta esplicita di regolarizzazione contributiva e retributiva del rapporto di lavoro giornalistico, da considerare di natura subordinata. Anche tale missiva non ha alcun esito immediato ma, dopo la scadenza dell’ultimo contratto di collaborazione, la ricorrente non viene più chiamata dalla testata giornalistica per svolgere la propria attività e parte convenuta non fornisce alcuna spiegazione di tale comportamento che, alla luce della missiva di poco precedente richiamata, non può che leggersi quale licenziamento ritorsivo in considerazione della pregressa sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata a tempo indeterminato. La mancanza di qualsiasi possibile chiave di lettura alternativa al comportamento aziendale esclude la sussistenza di concause, rendendo quella ritorsiva unica e, come tale, alla luce della più recente giurisprudenza in materia (Cass. n. 6575/2016), tale da determinare la nullità ex art. 18, primo comma, l. 300/1970 con le conseguenze relative alla tutela reale”.

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Accertamento rapporto di lavoro giornalistico art. 1 CCNLG licenziamento reattivo reintegra
Trib. Bologna – rapporto di lavoro giornalistico e lic. ritorsino 1.9.2017

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