Un’azienda del commercio ha trasferito una serie di negozi (in affitto, tranne uno che è stato ceduto in proprietà) ad altra società. L’operazione commerciale ha riguardato ben 61 lavoratori.

Sebbene l’art 47 della legge 428/90 imponga a cedente e cessionario l’onere di informare preventivamente, secondo una procedura di legge, le organizzazioni sindacali, le società hanno totalmente omesso tale procedura.

Le OOSS, appreso dell’operazione circolatoria da taluni loro iscritti, si rivolgevano – con gli avvocati Guido Reni per la Filcams Cgil e Stefano Gennari per la UilTucs – al Tribunale del Lavoro per denunciare l’antisindacalità di tale condotta ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Il Giudice con decreto del 22 luglio 2020 accoglieva la domanda delle OOSS affermando l’antisindacalità del comportamento delle società coinvolte nell’operazione commerciale.

La rilevanza della decisione sta nel fatto che il giudice ha stabilito, contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, che la cessione effettuata senza il coinvolgimento delle OOSS è inefficace sino al rinnovo e all’effettivo espletamento della procedura di consultazione di cui all’art. 47 della legge 428/90.

Si tratta di una decisione importante perché stabilisce la centralità del ruolo del sindacato nelle operazioni di trasferimento d azienda, per la tutela dei lavoratori e dei loro diritti nel delicato momento del passaggio da un datore di lavoro all’altro.

Il giudice ha anche condannato le società a pubblicare a loro spese il provvedimento giudiziale di condanna sui principali quotidiani.

ALLEGATO
Decreto art. 28 (PDF)

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