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Tribunale di Bologna > Processo
Data: 16/01/2009
Giudice: Candidi Tommasi
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento:
Parti: Giorgio M. / SASIB SpA
IMPUGNAZIONE DELIBERA DI ESCLUSIONE A SOCIO E DI CONSEGUENTE LICENZIAMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO.


Art. 1 L. 142/2001 

Artt. 40, 409 e 413 cpcp       

 

Un socio lavoratore dipendente di cooperativa – con sede in Casal Monferrato (Al) ed unità produttiva anche in Bologna - con delibera del 15.9.08, veniva escluso dalla compagine societaria sul presupposto della sopravvenuta impossibilità a concorrere nel perseguimento dell’oggetto sociale, conseguente ad un lungo periodo di assenza per malattia, peraltro coincidente con il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro stabilito dal CCNL per le cooperative sociali.

In uno con la delibera di esclusione, ed in conseguenza della stessa, la cooperativa comunicava anche la risoluzione del rapporto di lavoro del lavoratore.

Il licenziamento veniva impugnato con contestuale richiesta di convocazione delle parti davanti la Commissione di Conciliazione, davanti alla direzione Provinciale del Lavoro di Bologna, per l’esperimento del tentativo obbligatorio ex D. Lgs. 80/98.

Con ricorso d’urgenza davanti al Tribunale Civile ordinario di Bologna veniva altresì richiesto l’accertamento della illegittimità della delibera di esclusione a socio e il conseguente ripristino del rapporto associativo.

Con decreto del 21.11.08, il Tribunale Civile di Bologna fissava l’udienza di comparizione delle parti, rilevando che - inerendo la controversia nella sostanza al rapporto di lavoro - la sede propria per l’esame della stessa risultava essere quella già adita con la richiesta formulata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna.

Si costituiva in udienza la Cooperativa convenuta eccependo, innanzi tutto, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, contestando altresì tutte le prospettazioni della difesa del ricorrente.

Il Giudice concedeva termine alla difesa del ricorrente per replicare ai rilievi sollevati con il provvedimento di fissazione dell’udienza, oltre che su tutti quelli formulati da controparte con la memoria di costituzione.

Nelle note di replica la difesa del lavoratore ribadiva che la scelta di proporre ricorso per l’accertamento della illegittimità della delibera di esclusione da socio davanti al Tribunale civile ordinario, era dettata dalla mera necessità di non esporre il lavoratore ad eventuali decadenze di legge, nella consapevolezza che già lo stesso Tribunale si era espresso – in una fattispecie del tutto analoga – ritenendo la competenza del Giudice del Lavoro.La difesa del lavoratore rinviava ad un precedente decreto del 29.12.2004 della Sezione Fallimentare del Tribunale di Bologna (Est. Fiorini) ed ancora alla sentenza 850/2005 della Corte di Cassazione, l’unica intervenuta successivamente alla novella della legge 30/03. Si rilevava infine che dalla individuazione della competenza funzionale a conoscere della controversia in capo al Giudice del Lavoro non poteva che discendere il superamento – ai sensi dell’art. 413, 2° c.p.c. - dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta.

Il Giudice con provvedimento del 16.1.2009, a scioglimento della riserva, precisava che:

a)      alla luce della giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata nelle note della difesa del ricorrente, il giudizio di merito inerente al procedimento cautelare sottoposto all’esame del Tribunale appariva di competenza del Giudice del Lavoro e che, ai sensi dell’art. 413 c.p.c. doveva ritenersi quello di Bologna;

b)      la distinzione tra Giudice ordinario e Giudice del Lavoro, nell’ambito dello stesso ufficio giudiziario, riguarda la diversità del rito con cui la controversia deve essere trattata  e che essa è risolvibile ai sensi degli artt. 426 e 427 c.pc. e di distribuzione delle controversie all’interno dell’ufficio medesimo.

Il procedimento cautelare veniva quindi trasmesso al Presidente del Tribunale per la rassegnazione al Giudice del Lavoro.