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Tribunali Emilia-Romagna > Licenziamento
Data: 22/12/2010
Giudice: Coscioni
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: P.S. c/Poste Italiane
TRIBUNALE DI PARMA - MANCANZA DI TEMPESTIVITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE – ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO – REINTEGRA IN VIA D’URGENZA CON PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI PERCIPIENDE.


TRIB. PARMA 22.12.2010 – EST. COSCIONI (ORD.)

TRIB. PARMA 25.1.2011 – EST. PASCARELLI (ORD. COLL).

art. 2119 cod. Civ.

art. 18 legge n. 300/1970

art. 700 c.p.c.

P.S. c/Poste Italiane

MANCANZA DI TEMPESTIVITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE – ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO – REINTEGRA IN VIA D’URGENZA CON PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI PERCIPIENDE.

Una portalettere, dipendente di Poste Italiane, veniva licenziata in quanto non aveva consegnato una assicurata, limitandosi ad inserirla nella cassetta postale del destinatario; aveva poi sostenuto di averla consegnata senza aver fatto sottoscrivere l’avvenuta consegna; una volta accertata da Poste Italiane l’anomalia della mancanza di sottoscrizione, era quindi tornata nello stabile ove risiedeva il destinatario, facendo sottoscrivere la ricevuta ad una persona qualificatasi come condomino ed apponendo essa stessa la dicitura “moglie” accanto alla sottoscrizione.

“Era poi risultato che l’assicurata conteneva una carta di credito e che tramite questa (sottratta dalla cassetta postale da persona rimasta ignota, benché responsabile di altri analoghi furti commessi lo stesso giorno), erano stati effettuati indebitamente prelievi di somme.

A seguito della denuncia di tali prelievi, Poste Italiane ha aperto indagini. Dopo un mese ha interrogato la portalettere, la quale (pur protestando di essere rimasta completamente estranea al furto e all’uso indebito della carta di credito) ha reso piena confessione dei suoi comportamenti. E’ stato solo dopo un secondo interrogatorio, avvenuto a 28 giorni di distanza, durante il quale la lavoratrice ha confermato le sue responsabilità e dopo che sono il decorso di altri 63 giorni, che Poste Italiane ha proceduto a contestarle gli addebiti. La lavoratrice ha risposto nel termine di 5 giorni, sempre confermando la sua responsabilità; ma solo dopo 20 giorni si è avuto il suo licenziamento per giusta causa.

Il ricorso d’urgenza proposto dalla lavoratrice per ottenere la reintegrazione in servizio è stato accolto dal primo giudice, osservando che i tempi sopradescritti concretano un eccessivo ritardo nella reazione disciplinare e che Poste non poteva rispondere che tanto era dipeso dalla complessità della sua struttura organizzativa, dovendo questa essere adeguata alla necessità della tempestiva reazione disciplinare; “in caso contrario, la istituzione di una miriade di strutture potrebbe procrastinare ad libitum la instaurazione di un procedimento disciplinare”.

Da qui, non avendo la lavoratrice altri mezzi economici e potendo contare solo sull’aiuto della madre, modesta pensionata, l’ordine di reintegra immediata e di pagamento delle retribuzioni percipiende dal licenziamento alla riammissione in servizio.

Il reclamo proposto da Poste è stato respinto.

Il Collegio, infatti, richiamando Cass. 8.6.2009 n. 13167, ha confermato il giudizio di tardività della reazione disciplinare: “Poste non poteva attendere oltre 3 mesi prima di contestare alla lavoratrice “i comportamenti che essa aveva confessato e che non esigevano accertamenti e indagini ulteriori d’ogni genere”. “Quanto al periculum in mora”, ha aggiunto, “lo stesso va ravvisato nelle precarie condizioni economiche in cui versa la ricorrente, la quale, priva di fonti di reddito diverse dal suo stipendio, convive con l’anziana madre, titolare di una esigua pensione (complessivi lordi €. 23.837 annui)”. E perfettamente coerente  con tale valutazione è anche l’ordine di pagamento delle retribuzioni medio tempore percipiende (che non vale ad anticipare l’applicazione dell’art. 18 S.L., perché traducentesi nella specie nel pagamento di somma inferiore al risarcimento minimo pari a 5 mensilità di retribuzione globale da tale norma previsto).