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Corte d'Appello di Bologna > Dirigenti
Data: 27/03/2006
Giudice: Schiavone
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 3/06
Parti: Fillea Cgil/M.C.M. s.r.l.
RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE PROTRATTOSI DOPO IL PENSIONAMENTO – GRATUITA’ DELLA PRESTAZIONE – ESCLUSIONE DELLA SUBORDINAZIONE


Un dirigente preposto a due settori aziendali, dopo la data del suo pensionamento, accettava la proposta dell’amministratore delegato della società di proseguire la propria attività, sebbene per i primi tempi in forma gratuita (per garantire la prosecuzione dell’attività e quindi l’occupazione delle quattro dipendenti), senza che tuttavia nel corso dei successivi anni fosse mai stato versato alcun compenso né formalizzato alcun contratto di consulenza, neanche dalle società acquirenti dei settori cui era preposto lo stesso dirigente che nel frattempo li avevano acquistati. Il Tribunale di Bologna, adito dal dirigente, riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale instauratosi dopo la data del pensionamento ed accertata la simulazione dei contratti di compravendita dissimulanti cessioni di rami aziendali, condannava, tra l’altro, in solido tra loro ex art. 2112, II comma c.c., la società cedente originaria datrice di lavoro e le società cessionarie, al pagamento in favore del dirigente delle retribuzioni arretrate e delle indennità di fine rapporto.

La Corte di Appello di Bologna, adita dalle società acquirenti, ha invece escluso l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato dopo il pensionamento del dirigente, stante la mancanza della prova, il cui onere gravava sul dirigente, dell’onerosità del rapporto di lavoro. Tale elemento essenziale del contratto di lavoro, richiesto dall’art. 2094 c.c., si deve intendere come retribuibilità della prestazione e quindi “come assenza di elementi legali, tradizionali o volontaristici che escludano la corrispettività”. I giudici di secondo grado al riguardo hanno richiamato gli insegnamenti della Suprema Corte secondo i quali è onere della parte che intenda far derivare da un rapporto personale l’esistenza di determinati diritti offrire “la prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità” (Cass. n. 7845/03; conf. 10923/00). Pertanto la Corte di Appello, ritenendo esclusa espressamente dalle parti l’onerosità della prestazione sulla base dell’accordo verbale che doveva regolamentare la prima fase del rapporto, ha qualificato il rapporto di lavoro come contratto di consulenza gratuita, in assenza da parte del dirigente della prova dell’avvenuto mutamento nel corso del rapporto della struttura contrattuale, sotto l’angolo visuale dell’essenziale elemento dell’onerosità della prestazione.