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Tribunali Emilia-Romagna > Licenziamento
Data: 13/04/2007
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 118/07
Parti: S.G. Love / E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali
TRIBUNALE DI PARMA - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTO MOTIVO OGGETTIVO - RICONDUCIBILTÀ ALL’IPOTESI DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO IN PRESENZA DELLA MEDESIMA CAUSALE DEI RECESSI (RIDUZIONE DI ATTIVITÀ TRAENTE ORIGINE DA CRISI AZIENDALE)


Art. 414 c.p.c.

Art. 420, I comma c.p.c.

Art. 3 L. n. 108/90

Art. 24, I comma L. n. 223/91

Artt. 1 e 11 L. n. 604/66

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTO MOTIVO OGGETTIVO - RICONDUCIBILTÀ ALL’IPOTESI DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO IN PRESENZA DELLA MEDESIMA CAUSALE DEI RECESSI (RIDUZIONE DI ATTIVITÀ TRAENTE ORIGINE DA CRISI AZIENDALE)

Un lavoratore, licenziato per giustificato motivo oggettivo (soppressione dell’ufficio ove prestava la sua attività), impugna giudizialmente il recesso individuale e dalle difese della convenuta apprende per la prima volta che questa, entro i 120 giorni dal licenziamento, ha proceduto ad una riduzione del personale per un numero di unità superiore a cinque; propone quindi un secondo ricorso con il quale denuncia l’inefficacia del recesso “collettivo” per violazione dell’art. 24 della legge n. 223/91. Il Tribunale di Parma - dopo aver riunito le due cause - rigetta l’eccezione della società di inammissibilità della seconda domanda, considerandola domanda “nuova” rispetto a quella contenuta nel primo ricorso (essendo basata su causa petendi e fatti diversi) e come tale ben ammissibile, in quanto il divieto di proporre domande nuove opera solo all’interno dello stesso giudizio e non preclude un nuovo e separato ricorso, non operando il principio del ne bis in idem. Il Giudice parmigiano accoglie quindi il secondo ricorso proposto, sulla base della presunzione di riconducibiltà ad una medesima causale di tutti i licenziamenti, sempreché attuati nell’arco dei 120 giorni e non dovuti a ragioni soggettive, dettata dalla legge n. 223/91, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il legislatore, ricorrendo all’espressione di valore e portata onnicomprensiva “riduzione o trasformazione dell’attività di lavoro” di cui all’art. 24 legge n. 223 del 1991, ha inteso ricomprendere nella fattispecie della riduzione del personale tutte le ipotesi in precedenza configurabili come causa di licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo. Il Tribunale fa così dipendere il discrimine tra le due fattispecie di licenziamento unicamente dall’elemento numerico e non invece dalla diversa tipologia delle ragioni d’impresa, negando così una differenza ontologica tra licenziamenti collettivi e licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 11251/1999; Cass. n. 11455/1999; nello steso senso Cass. n. 144471/2000; Cass. n. 2463/2000; Cass. n. 8777/2001; Cass. n. 1364/2003 e Cass. 4274/2003).