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Tribunali Emilia-Romagna > Somministrazione
Data: 03/10/2007
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 353/07
Parti: Sapir srl / Elisa M – Società Reale Mutua di Assicurazioni spa - INAIL
TRIBUNALE DI PARMA - CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO – RICONOSCIMENTO DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ASSENZA DI INDICAZIONE DEL LUOGO DELLA PRESTAZIONE E DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI – RICHIAMO NEL MOTIVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI C


CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO – RICONOSCIMENTO DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ASSENZA DI INDICAZIONE DEL LUOGO DELLA PRESTAZIONE E DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI – RICHIAMO NEL MOTIVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI CASI DEL CCNL DI CATEGORIA - INSUFFICIENZA – REINTEGRA - OFFERTA REALE DEL LAVORATORE – DIRITTO ALLE RETRIBUZIONI

Artt. 1 e 10 legge n. 196/97

Art. 1 legge n. 1369/60

Art. 20 D.Lgs. n. 276/03

La attrice ha lavorato come portalettere per Poste Italiane, praticamente senza interruzioni (salvo per i primi 5 giorni dell’ottobre 2005), dal 7.1.03 al 31.1.06, venendo messa a disposizione di questa da Ali S.p.A., prima in forza di un contratto di lavoro interinale e poi in forza di vari contratti di somministrazione. Non più ammessa al lavoro dopo il 31.1.06, essa, il 31.3.06 ha diffidato Poste Italiane a reintegrarla in servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 S.L., o quanto meno – offerta la prestazione lavorativa – a retribuirla da tale data.

Il Tribunale, accogliendo le prime fra le tante censure mosse dalla lavoratrice, ha ritenuto che dal 7.1.03 essa doveva essere considerata dipendente diretta di Poste Italiane, in quanto: a) il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo intervenuto tra Poste e Ali non indicava un elemento essenziale, quello del “luogo delle prestazioni lavorative”, per quanto richiesto dall’art. 1, c. 5, l. 196/97; b) non era stato provato che Poste, prima di stipulare il detto contratto di fornitura, avesse effettuato la valutazione dei rischi ex DLGS 626/94 e ne avesse dato dimostrazione alla D.P.L., per quanto voluto dall’art. 1, c.4, lett. e) della legge 196/97. In un inciso, il Tribuale di Parma evidenzia peraltro che, se, prima della stipula di un contratto di somministrazione di manodopera, non sia stata effettuata la valutazione dei rischi, si ha violazione dell’art. 20, c.5, lett. c) del dlgs 276/03, con conseguente applicazione dell’art. 27, c.1 (e quindi con la possibilità di richiedere che sia dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la pre-stazione, con effetto dall’inizio della somministrazione); c) il medesimo contratto di fornitura, indicando a motivo della stessa solo i “casi previsti dal C.C.N.L. di categoria della impresa utilizzatrice”, ha violato l’art. 1, c. 1 lett. a) della legge 196/97, non bastando, per il rispetto di tale norma, “un richiamo esclusivamente letterale (e quindi tautologico)” ai requisiti da essa previsti; tanto più se il C.C.N.L., come nella specie, ”preveda … casi estremamente diversi fra di loro”; “la indicazione specifica di uno o più di tali casi”, infatti, “si impone sia per appurare (con riferimento al momento della stipula contrattuale) se tale indicazione contenuta nel contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo corrisponda a quella prevista dal contratto collettivo della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice, sia per appurare, con riferimento alla fase di esecuzione di tale contratto, se effettivamente la successiva fornitura di lavoro temporaneo effettuata dalla impresa fornitrice… sia avvenuta proprio con riferimento a tali casi; e tutto ciò al fine di evitare facili elusioni della norma in esame”.

Da tutti tali vizi del contratto di fornitura deriva la applicazione dell’art. 10, 1° comma legge 196/97, secondo il quale “continua a trovare applicazione la legge 23.10.60 n. 1369”; tale norma non comporta una mera “possibilità di sanzione solo nei casi in cui ricorrano in concreto le ipotesi vietate di intermediazione di manodo-pera”; comporta, invece, “in ragione della esistenza di un rapporto regola/eccezione fra il divieto di interposizione e (la) fornitura di lavoro tramite agenzia … che si ricada nella fattispecie generale vietata, con conseguente applicazione delle sanzioni per essa previste”; da ciò derivando la diretta instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore e l’impresa utilizzatrice. Il rapporto di lavoro non viene meno, dunque, se il lavoratore abbia continuato ad essere utilizzato in forza di successive proroghe del contatto di fornitura o in forza di successivi contratti di somministrazione a tempo determinato, non potendosi ricavare dalla intervenuta stipula di tali contratti “la volontà delle parti interessate”, e cioè del lavoratore e della impresa che lo utilizza, “di porre fine al contratto a tempo indeterminato” ex lege “instauratosi tra di loro”.

Non più ammesso al lavoro il dipendente, alla scadenza del contratto di fornitura o di somministrazione, non si ha un licenziamento, non avendo il datore di lavoro reale esercitato alcun potere di recesso; si ha solo che, dal momento in cui il lavoratore abbia posto a disposizione di questo ultimo le sue prestazioni lavorative, lo stesso ha diritto alla retribuzione “fino alla effettiva riammissione in servizio, con ogni conseguente effetto, anche sulla anzianità di servizio, detratto quanto diversamente percepito…; il tutto con regolarizzazione della sua posizione previdenziale”.