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Corte d'Appello di Bologna > Amianto
Data: 20/10/2001
Giudice: Castiglione
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 322/01
Parti: Giuseppe R. +2 / INPS
ESPOSIZIONE ULTRADECENNALE A RISCHI AMIANTO - CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA DEL 50 PER CENTO - APPLICAZIONE DEI BENEFICI AI PENSIONATI DA EPOCHE ANTERIORE L'NTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DEL 1992 - ESCLUSIONE.


Tre pensionati da epoche anteriori al 1 gennaio 1992 esposti, in età lavorativa, al rischio di asbestosi per esposizione all'amianto, convenivano in giudizio l'INPS avanti al Pretore del lavoro di Ferrara per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, alla luce dei benefici previsti dalla legge che prevede la rivalutazione del periodo di esposizione ultradecennale al rischio amianto secondo il coefficiente 1,5. Il Tribunale (succeduto per legge al Pretore) rigettava la domanda sul presupposto che i benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992 non sono applicabili ai lavoratori già titolari di pensione INPS al momento dell'entrata in vigore della legge. Contro la sentenza proponevano appello i tre pensionati, affermando che l'interpretazione accolta del giudice di primo grado (in conformità con un orientamento consolidato della Corte di Cassazione) fosse in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, che nel riferimento al diritto dei lavoratori «a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita…» non intende riferirsi solo a quei soggetti che siano in costanza di rapporto di lavoro, ma anche a quelli (pensionati) che non svolgano più alcuna attività. Del resto, affermavano gli appellanti, la ratio delle disposizioni contenute nella legge n. 257/1992 riguardano i fatti di esposizione a rischio, per cui le medesime devono essere applicate ai lavoratori pensionati. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, richiamandosi all'orientamento restrittivo di tre sentenze della Corte di Cassazione del luglio 1998 (la n. 6605; n. 6620; n. 7407) che, tra le altre argomentazioni, hanno circoscritto la platea dei lavoratori interessati ai vantaggi contributivi «a coloro che a seguito della soppressione della lavorazione dell'amianto sarebbero stati coinvolti nella crisi e per i quali urgeva fornire misure che ne consentissero l'aumento dell'anzianità assicurativa, non più conseguibile attraverso il reimpiego nel settore». Secondo la Corte d'Appello di Bologna, poi, l'operazione interpretativa dei giudici di legittimità è stata tenuta in conto dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000, nel dichiarare non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Ravenna e dal Tribunale di Vicenza ha ritenuto che l'art. 13, comma 8 può trovare «attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici (letterale, sistematico e teleologico) congrua definizione della sua portata, in vista della sua piana puntuale applicazione»