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Corte d'Appello di Bologna > Previdenziale
Data: 13/02/2007
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 679/06
Parti: ANGELO G / C.F.T. S.p.A. (già Rossi e Catelli S.p.A.)
DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE DELL’AMMINISTRATORE DI UNA S.R.L. COMMERCIALE


art. 2, c. 26 della legge 335/96

art. 1 comma 208 legge n. 662/96

art. 59, comma 16 legge n. 449/97;

art. 45 d.l. n. 269/03

Il sig. Gastone M., da tempo pensionato, riceveva una cartella di pagamento, in favore dell’INPS, per contributi obbligatori e somme aggiuntive asseritamente dovuti nella gestione commercianti per un biennio. Egli proponeva opposizione asserendo di essere stato presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di una società e, come tale già iscritto nelle gestione previdenziale propria degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi., non avendo mai partecipato in modo personale all’attività aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza. Il Tribunale di Forlì respingeva l’opposizione e veniva proposto appello.

Con l’art. 1 della legge 23.12.96 n. 662, riscrivendo l’art. 1 della legge 27.11.60 n. 1397, è stata, sostanzialmente, estesa ai commercianti che siano soci di una s.r.l., e a mezzo di questa svolgano la loro attività, l’iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. Il comma 208 della stessa 662/96, però, stabilisce che i soggetti in questione, qualora “esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazioni obbligatorie per l’IVS”, “sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale … dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.

La Corte d’Appello di Bologna, riformando la sentenza di primo grado, ha sottolineato: a) che dal comma 208 deriva che, se siano svolte più attività autonome, l’obbligo di iscrizione esiste solo nei confronti della Gestione corrispondente all’attività prevalente; e non rilevano, in senso contrario, le norme (art. 59, c. 16 l. 449/97; art. 45 d.l. 269/03, convertito in legge 326/03) che “presuppongono l’iscrizione anche ad un’altra forma di assicurazione obbligatoria, oltre che alla gestione separata di cui all’art. 2 l. 335/95”, dovendosi ritenere “che detta doppia iscrizione possa verificarsi … solo nell’ipotesi in cui una delle attività lavorative che vengono in rilievo sia svolta in regime di subordinazione”; b) che è l’Inps a dover offrire piena prova di quale sia l’attività prevalente svolta dal soggetto che chiama ad assolvere l’obbligo contributivo.