Ricerca Avanzata
   Tribunale di Bologna
   Tribunali Emilia-Romagna
   Corte d'Appello di Bologna
   Lo Studio nelle Alte Corti
 
Tribunale di Bologna > Somministrazione
Data: 08/02/2008
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 79/08
Parti: Massimo C. / Ministero della Salute
GENERCITA’ DELLA CAUSALE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER MANCANZA DI SPECIFICAZIONE IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA - NULLITA’ DEL CONTRATTO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO IN CAPO ALLA SOCIETA’ UTILIZZATRICE


Un lavoratore aveva prestato la sua attività alle formali dipendenze della Worknet Agenzia per il Lavoro spa con contratto a temine (dal 12 ottobre 2004 all'11 aprile 2005, poi prorogato sino al 11 ottobre 2005), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.276/2003, per essere posto a disposizione di TIM Italia spa, richiamando un contratto di somministrazione tra Worknet e TIM Italia spa (poi Telecom Italia spa). La motivazione addotta dalla società era "fabbisogni di maggiore organico connessi a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili". Era seguito poi un "nuovo" contratto di somministrazione, che nella lettera di assunzione era del tutto privo di motivazione.

Il lavoratore ha convenuto in giudizio Telecom Italia spa, quale incorporante di TIM Italia spa, chiedendo dichiararsi nullo il contratto di somministrazione intercorso e accertarsi l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze della società utilizzatrice.

A sostegno della domanda rilevava l’applicabilità, espressamente prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 276/03, della disciplina del D.Lgs. 368/01 al contratto tra prestatore di lavoro e somministratore, e la espressa previsione dell'art. 27 comma secondo del medesimo D.Lgs. secondo cui tutti gli atti compiuti dal somministratore per la “costituzione” o la “gestione” del rapporto di lavoro si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione, con la conseguenza della applicabilità allo stesso utilizzatore della sanzione prevista dall’art. 1 comma 2° del D.Lgs. 368/2001.

Secondo il lavoratore la motivazione allegata al contratto (quella prevista dalla contrattazione collettiva e all'epoca vigente per effetto della previsione dell'art. 86, comma 3° del D.Lgs. 276/03) era formula generica, dalla quale non potevano rilevarsi le ragioni oggettive e specifiche che potevano giustificare la somministrazione del lavoratore, e conseguentemente il termine doveva essere dichiarato nullo, con effetto nei confronti della società utilizzatrice.

Il Tribunale di Bologna accoglie la domanda rilevando che la causale del contratto collettivo era esattamente riprodotta, senza ulteriori specificazioni, nell'originario contratto di somministrazione intercorso tra Worknet e Telecom, ed era clausola generale, che avrebbe dovuto essere specificata in relazione al singolo contratto di fornitura, con deduzione della situazione che potesse giustificarla. Rileva il Giudice che la disposizione dell'art. 21 del D.Lgs. 276/03, nella parte in cui richiede che nel contratto di somministrazione siano indicate le ragioni di carattere produttivo, organizzativo o sostituito che lo giustificano, indica un requisito di contenuto-forma del contratto, dalla cui omissione deriva, ai sensi del 4° comma del medesimo articolo, la nullità del contratto di somministrazione e la costituzione di un rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore, a nulla valendo la eventuale successiva specificazione in giudizio delle ragioni giustificative del contratto.

La decisione in esame è quindi conforme, nel valutare la fattispecie della somministrazione a termine - che ha sostituito la abrogata disciplina della legge 196/97 - all'orientamento già espresso per i contratti stipulati nella vigenza della legge 196/97