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Tribunale di Bologna > Permessi
Data: 11/10/2000
Giudice: Pugliese
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 732/00
Parti: Cava / Casa di Cura Villa Bellombra SpA
PERMESSI STRAORDINARI PER GRAVI E DOCUMENTATE RAGIONI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA


Una dipendente di un Casa di cura privata addetta al reparto amministrazione, dovendo assistere la madre sottoposta ad intervento chirurgico, aveva chiesto di poter usufruire di tre giorni di permesso straordinario ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 n. 1 lett. g del CCNL vigente, ottenendo solo l'autorizzazione ad assentarsi senza retribuzione. Invero la norma contrattuale contempla varie ipotesi di "permessi retribuiti" e, oltre a quelli concedibili in eventi specifici quali ad esempio il matrimonio, la gravidanza o il decesso del coniuge, annovera un "permesso straordinario, anch'esso retribuito non superiore a cinque giorni" per gravi e documentate ragioni. La datrice di lavoro sosteneva che la norma, prevedendo un "permesso", le lasciasse comunque la facoltà di concederlo o meno. Il Giudice si dichiarava di contrario avviso, considerando da un lato la sussistenza degli aspetti di gravità ampiamente documentati dalla lavoratrice al momento dell'inoltro della richiesta, e dall'altro che la convenuta aveva autorizzato l'assenza documentata (salvo però negarle la retribuzione): conseguentemente condannava la Casa di Cura a pagare la retribuzione corrispondente ai giorni di permesso concessi