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Tribunale di Bologna > Mobbing
Data: 29/05/2001
Giudice: Palladino
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Pizzirani / Bianchi e Fontana
MOBBING - PERICOLO DI PREGIUDIZIO ALLA SALUTE NEL PROTRARSI DELLA SITUAZIONE DI ILLEGITTIMITA' - SUSSISTENZA - AUTORIZZAZIONE ALL'ASTENSIONE DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.


Un lavoratore nei confronti del quale l'azienda - a seguito delle dichiarazioni rese dallo stesso agli ispettori dell'AUSL per l'accertamento dei fatti relativi ad un grave infortunio sul lavoro - ometteva di impedire condotte vessatorie e comportamenti ingiuriosi da parte di colleghi ed anzi, con il pretesto di "proteggerlo", lo collocava in una sorta di cabina all'interno del reparto ove il lavoratore lavorava, per un certo periodo, in condizioni di assoluto isolamento ed emarginazione, fino a quando non si ammalava per sindrome ansioso-depressiva. Il dipendente promuova un ricorso ordinario per risarcimento dei danni all'integrità psico-fisica ed alla sua dignità, chiedendo, con istanza ex art. 700 c.p.c., che in via d'urgenza venissero ripristinate le condizioni di sicurezza e di rispetto della sua salute e della sua dignità anche attraverso la nomina di un commissario ad acta ovvero autorizzandolo a non prestare attività lavorativa sino alla (prossima) data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità o alla diversa data ritenuta dal giudice. Il Giudice, dopo aver premesso che l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, ha accertato nel caso in esame, con istruttoria sommaria, l'esistenza nelle condizioni di lavoro di pericolo per l'integrità psico-fisica del ricorrente, in ordine alle quali il datore di lavoro non risultava aver adottato le misure idonee previste dalla legge. Per quanto concerne il requisito del danno grave ed irreparabile, secondo il magistrato «esso è in questo caso in re ipsa poiché il bene della salute è per sua natura infungibile ed irrisarcibile nel suo nucleo primario». Conseguentemente il lavoratore è stato autorizzato, con ordinanza emanata in via provvisoria e cautelare, ad astenersi dalla prestazione della propria attività lavorativa presso la società datrice di lavoro sino all'udienza di trattazione del merito, con ordine nei confronti della società stessa di mantenerlo iscritto nei libri paga e di corrispondergli la retribuzione