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Corte d'Appello di Bologna > Retribuzione
Data: 01/02/2006
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 550/06
Parti: SILVIA G. +2 / SDA EXPRESS COURIER
DIRITTO AL COMPUTO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO NELLE FERIE – INSUSSISTENZA


La Corte d’Appello di Bologna ha pronunciato questa sentenza all’esito di una vicenda processuale iniziata con undici decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti dal Pretore di Parma da altrettanti dipendenti delle Poste, in tema di diritto al computo della maggiorazione per lavoro notturno nelle ferie. Risultata soccombente sia nel giudizio di opposizione sia nel giudizio d’appello avanti al Tribunale della stessa città, la società proponeva ricorso avanti alla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 1362/04 annullava la sentenza dei giudici di secondo grado rinviando la causa, per un nuovo esame, alla Corte bolognese. La Corte, richiamando la giurisprudenza del Supremo Collegio, premette che non vigendo nell’ordinamento un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti, i singoli elementi della retribuzione possono riflettersi, quale base di calcolo, nella retribuzione del periodo feriale in quanto la contrattazione collettiva faccia riferimento, per la determinazione dell’emolumento, alla “retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto”. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, ai fini del riconoscimento del diritto di computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per il lavoro notturno, non è sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità, ma occorre procedere all’esame della contrattazione collettiva. Nel caso di specie l’art. 55 del CCNL nel definire la struttura della retribuzione, distingue retribuzione fissa, retribuzione variabile e assegno per il nucleo familiare. Nella parte fissa rientrano, a regime, il minimo tabellare, l’indennità di contingenza e la tredicesima mensilità (oltre altre voci transitorie) mentre quella variabile comprende il premio di produttività, l’indennità di funzione, il compenso incentivante (transitorio) e le indennità particolari. Nell’ambito delle indennità particolari rientra, secondo il successivo art. 69 del contratto, anche l’indennità per prestazioni notturne. L’art. 14, pur riconoscendo il diritto del lavoratore ad un certo periodo di ferie retribuite, non determina, come detto, espressamente la base imponibile del compenso spettante per la retribuzione feriale; tuttavia, dal comma 8 dello stesso articolo 14, si desume che l’imponibile è fissato nella “retribuzione fissa base giornaliera di cui all’art. 56”, che a sua volta stabilisce come è costituita la retribuzione base mensile. Richiamando l’art. 56, a sua volta, la nozione di “retribuzione fissa”, che esclude “le indennità particolari” ricondotte dallo stesso art. 55 alla “retribuzione variabile” tra le quali il successivo art. 69 annovera anche le “indennità per prestazioni notturne” ne consegue che, a parere della Corte d’Appello, l’avere ancorato l’indennità sostitutiva della retribuzione fissa base giornaliera implica l’intento delle parti collettive di non quantificare la retribuzione spettante per il periodo feriale alla stregua di diversi e più ampi parametri (v. sul punto Cass. n. 17825/03; n. 5408/3; n. 2791/03 ed altre). Risulta pertanto infondata – per i giudici della Corte d’Appello - alla luce dei principi di diritti enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1362/04 e delle disposizioni della contrattazione collettiva, la pretesa dei lavoratori volta ad ottenere l’inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale anche delle maggiorazioni previste per il lavoro notturno, prestato secondo turni continui predisposto dal datore di lavoro. Conseguentemente i giudici dell’appello censurano la sentenza del Pretore di Parma perché, senza procedere ad un attento esame delle disposizioni della contrattazione collettiva, ha fondato la sua decisione sia sull’esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale di onnicomprensività, sia, soprattutto, sulla natura retributiva della maggiorazione corrisposta per il lavoro notturno.