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Tribunale di Bologna > Permessi
Data: 14/11/2002
Giudice: Tarozzi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 872/02
Parti: Fiorini + 3/Telecom Italia S.p.A.
REFERENDUM - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PROTRAZIONE DELLE OPERAZIONI OLTRE LA MEZZANOTTE - DIRITTO AL RIPOSO PIENO PER TALE GIORNATA


I ricorrenti, tutti dipendenti di Telecom Italia S.p.A., partecipavano alle operazioni di scrutinio delle Elezioni Amministrative e per il Parlamento Europeo tenutesi nelle giornate di domenica e lunedì 13-14 giugno 1999. Inoltre una lavoratrice partecipava alle operazioni di scrutinio del Referendum tenutesi nelle giornate di domenica 18 aprile 1999 e del ballottaggio per le Elezioni del Sindaco del 27 giugno 1999. L'azienda a questi lavoratori concedeva di poter usufruire come unica giornata di riposo "pieno" quella del martedì successivo, concedendo solo "mezza giornata" (dalle 8 alle 12) per il mercoledì, giustificando la sua condotta con il fatto che le operazioni di scrutinio del lunedì erano iniziate alle ore 14. I lavoratori ricorrevano in giudizio avanti al Giudice del Lavoro di Bologna che accoglieva il ricorso, dichiarando il loro diritto ad un ulteriore giorno di riposo compensativo retribuito per ciascun ricorrente e a tre giorni per la lavoratrice che aveva partecipato alle operazioni elettorali per il Referendum e per il ballottaggio per le elezioni del Sindaco. Il Giudice motiva la propria decisione sulla base dell'art.11 della legge 53/1990 (che ha sostituito l'art. 119 del T.U. per l'elezione della Camera dei Deputati - D.P.R. 30.3.1957, n. 361) e della successiva norma di interpretazione autentica, l'art.1 della legge l.69/1992 che stabilisce il diritto dei lavoratori impegnati in operazioni elettorali al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta a quelle dell'ordinaria retribuzione mensile ovvero a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi che siano eventualmente compresi nel periodo delle operazioni stesse. In base alla prima delle disposizioni citate coloro che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali, espletano funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. La medesima norma precisa, al 2° comma, che sono considerati "a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa" "i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al 1° comma". Accogliendo le prospettazioni di parte ricorrente, il Giudice ritiene che con la dicitura "per tutto il periodo" il legislatore intenda che il computo delle giornate di permesso retribuito vada effettuato con riferimento ai giorni e non alle porzioni di giornata coinvolte nelle operazioni. Da ciò discende da un lato il diritto ad assentarsi dal lavoro per l'intero periodo di durata delle operazioni elettorali, nonché la qualificazione dell'assenza quale attività lavorativa, e dall'altro il diritto all'equiparazione dei soli giorni di assenza effettivamente occupati nell'espletamento delle operazioni elettorali - e non anche delle porzioni di giornata - con i giorni di attività lavorativa.. Ciò, ad avviso del giudicante, si pone in linea sia con l'orientamento della Corte Costituzionale sia con la ratio dell'art 11 citato. La Consulta, infatti, con pronuncia n. 452/1991, ha dichiarato indubitabile il diritto del lavoratore al recupero immediato del giorno festivo e che pertanto così "come nel corso del normale svolgimento del rapporto matura il diritto al riposo settimanale, analogamente ciò accade allorché alcuni giorni siano stati impegnati nelle operazioni elettorali e quello di essi abitualmente fruito quale giorno di riposo sia venuto a cadere durante le stesse". Del resto, la ratio della norma oggetto della controversia è proprio quella di consentire ai lavoratori che hanno partecipato alle operazioni elettorali di poter fruire di un adeguato riposo