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Corte d'Appello di Bologna > Dirigenti
Data: 03/05/2005
Giudice:
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 709/04
Parti: Rina P. / Overseas Trade s.r.l.
LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE - GIUSTIFICATEZZA DEL LICENZIAMENTO PER RAGIONI OGGETTIVE: SUSSISTENZA – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO IN COSTANZA DI PREAVVISO PER ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DELL’INDENNITA’ SOSTITUTIVA – ACCESSORI ECONOMICI: NON DEBENZA.


Un dirigente veniva licenziato per ragioni oggettive attinenti a ristrutturazione aziendale ed avanti il Tribunale di Reggio Emilia impugnava l’atto di recesso, sostenendo - tra l’altro – che la “giustificatezza” attenesse esclusivamente al rapporto fiduciario e non a quello oggettivo, ed invocando a supporto della propria tesi anche l’accordo collettivo 26.4.95, secondo cui è dovuta al dirigente l’indennità supplementare nel caso in cui il licenziamento sia motivato con riferimento a situazioni di oggettiva riorganizzazione aziendale; chiedeva altresì la condanna della società al pagamento di differenze retributive, tra cui quelle relative alle ferie maturate nel periodo di preavviso. Il Tribunale adito respingeva il ricorso ritenendo giustificato il licenziamento e corretto il calcolo delle ferie maturate. La sentenza di primo grado è stata sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello, che ha parimenti respinto il ricorso proposto dal dirigente. Relativamente al recesso la Corte ritiene che la giustificatezza del licenziamento del dirigente possa affondare le sue radici anche su motivi di organizzazione del lavoro. Infatti l’individuazione della giustificatezza o meno del recesso va stabilita alla luce dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto che attengono tanto all’elemento soggettivo che a quello oggettivo, senza che l’una o l’altra categoria possa aprioristicamente essere esclusa. Ed a tale proposito la Corte ha considerato congrua una motivazione dimostrativa dell’esistenza di una nuova strategia industriale basata sul metodo dell’out-sorcing, in cui lavorazioni o fasi che prima venivano affrontate all’interno del ciclo produttivo vengano affidate all’esterno sia con contratto di compravendita che di appalto che misti, con la conseguenza di uno “svuotamento” delle mansioni dirigenziali, divenute superflue. Nel contempo la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 29 dell’accordo collettivo 26.4.95 per i dirigenti di aziende industriali, che prevede il diritto del dirigente a vedersi corrispondere, oltre alle spettanze di fine lavoro, anche un’indennità supplementare pari al corrispettivo del preavviso maturato. Ciò in quanto la norma contrattuale presuppone, a parere della Corte, l’esistenza di specifiche circostante (“presenza delle specifiche fattispecie di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale di cui alla legge n. 223/91” così come di “amministrazione straordinaria, ovvero di messa in liquidazione”) che richiedono determinati presupposti formali (“situazioni … riconosciute con DM Lavoro ai sensi dell’art. 1 legge n. 864/83”), nel caso di specie non risultati sussistenti. Quanto al calcolo delle ferie maturate in costanza di preavviso la Corte D’Appello ha ritenuto che l’accettazione dell’indennità sostitutiva del preavviso da parte del dirigente senza riserva avesse posto fine ad ogni questione derivante dal periodo di preavviso, richiamando al riguardo l’orientamento della Suprema Corte (Cass. 6769/87, conf. n. 13580/01, n. 8256/99, n. 4027/84, n. 1398/80, n. 289/76) secondo cui durante il preavviso il rapporto di lavoro permane giuridicamente in vita fino alla scadenza del relativo periodo, salvo il consenso delle parti all’immediata o anticipata risoluzione del rapporto stesso, mediante accordo che può risultare sia da una formale ed esplicita manifestazione di consenso risolutivo sia da un univoco comportamento tacito concludente, come quello costitutivo dall’accettazione senza riserva da parte del lavoratore della preventiva liquidazione e corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso