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Corte d'Appello di Bologna > subordinazione
Data: 20/04/2006
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 171/06
Parti: Unicredito Italiano SpA / Antonio B.
DISTACCO – INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO PER CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA – ILLEGITTIMITA’


Una lavoratrice conveniva in giudizio la società che l’aveva assunta (Precion Tooling), e la società presso cui era stata distaccata (Tecomec) in concomitanza con una dichiarata cessione di un ramo di azienda, chiedendo, previo accertamento di rapporto di lavoro subordinato nei confronti della seconda, la loro condanna solidale al risarcimento da illegittimo licenziamento intimatole dalla società distaccante per cessione del ramo di azienda e per la quale non svolgeva più alcuna prestazione di lavoro. Il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la domanda di parte attrice, ritenendo sussistente e legittima la cessione di ramo di azienda e rilevando come in ogni caso la ricorrente non fosse riuscita a dimostrare l’illegittimità del suo distacco con conseguente novazione del rapporto per violazione dell’art. 1 della legge n. 1369/60. La Corte di Appello di Bologna riforma integralmente la sentenza di primo grado, inquadrando la fattispecie nell’istituto del distacco (o comando) nel lavoro subordinato privato, a seguito della dissociazione del soggetto che aveva proceduto all’assunzione e dell’effettivo beneficiario delle prestazione; al riguardo richiama quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo beneficiario della prestazione, in forza del principio generale che si desume dall’art. 2127 c.c. e dalla legge n. 1369 del 1960 – principio che esclude che un imprenditore possa inserire a tutti gli effetti un proprio dipendente nell’organizzazione di altro imprenditore senza che il secondo assuma la veste di datore di lavoro – è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante. Si desume da questo principio generale la necessità che sia accertata la sussistenza di un preciso interesse del datore di lavoro derivante dai suoi rapporti con il terzo” (Cass. n. 11363/04 ed in motivazione Cass. n. 16165/04). La Corte di Appello ritiene quindi illegittimo il distacco attuato nel caso in esame, per assenza delle condizioni sintetizzate nella sentenza della Corte di Cassazione n. 17748/04, la quale ha puntualizzato che “il comando o distacco che, di recente, ha trovato specifica regolamentazione nell’art. 30 del d. lgs. n. 276/2003 (la cui normativa non può, ratione temporis, trovare applicazione nella specie), disposto dal datore di lavoro presso un altro soggetto destinatario dell’attività lavorativa, è configurabile quando ricorrono le seguenti tre condizioni: 1) deve esistere l’interesse del datore di lavoro distaccante a che il lavoratore presti la propria opera presso un altro soggetto, purché tale interesse persista per tutto il tempo del distacco; 2) il comando deve avere il carattere della temporaneità, intesa non come brevità, ma non come definitività; 3) in capo al datore di lavoro deve perdurare il potere direttivo – eventualmente delegato al destinatario – unitamente a quello di determinare la cessazione del distacco (cfr. Cass. n. 5/1995, Cass n. 502/1998, Cass n. 14558/2000).”

In particolare, per quanto concerne la “temporaneità del distacco”, la destinazione non deve necessariamente avere una durata predeterminata fin dall’inizio, né che sia contestuale all’assunzione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del rapporto: tale durata deve solo coincida con quella dell’interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo (Cass. n. 6657/1995).

La Corte di Appello ritiene dunque che la ricorrente, formalmente distaccata presso la Tecomec, fosse in realtà alle effettive dipendenze di quest’ultima che ne utilizzava le prestazioni, non essendo qualificabile il distacco della lavoratrice come atto organizzativo dell’impresa che lo aveva disposto, per assenza di uno specifico interesse imprenditoriale della Precision Tooling e non essendo risultato che il potere direttivo e quello di disporre la cessazione del distacco fosse rimasto in capo alla Precision Tooling. Pertanto una volta accertato che si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato fra l’appellante e la Tecomec, effettiva ed unica beneficiara della prestazione di lavoro, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1369/60, la Corte dichiara illegittimo il licenziamento, ricondotto in realtà ad una decisione della Tecomec, per infondatezza delle ragioni poste a base del recesso, non rispondendo alla realtà che si fosse ceduto un ramo di azienda.