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Corte d'Appello di Bologna > Processo
Data: 29/03/2002
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 113/02
Parti: Gavazzoli / Collalto srl / Milano Assicurazioni SpA
NATURA DELL'ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO: SENTENZA - MEZZO DI IMPUGNAZIONE: APPELLO. OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DOPO L'ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE


Dopo la concessione di un decreto ingiuntivo, il Tribunale di Parma, in sede di giudizio di opposizione, dichiarando l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 410 e 412 bis cod. proc. civ., aveva sospeso il processo, fissando un termine di 60 giorni per consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione ed un ulteriore termine di 30 giorni per la riassunzione. Decorso tale termine aveva dichiarato l'estinzione del procedimento. La Corte d'Appello di Bologna ha censurato la decisione del magistrato sotto diversi profili. In primo luogo ha ritenuto che il provvedimento, al di là dell'errato richiamo all'art. 305 cod. proc. civ. (che disciplina l'interruzione del processo per morte o perdita della capacità della parte o del procuratore), avesse inteso dichiarare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine perentorio imposto dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 307, comma 3, cod. proc. civ. Ha inoltre escluso che l'ordinanza di estinzione del Tribunale in composizione monocratica fosse reclamabile al collegio ai sensi dell'art. 178 cod. proc. civ., ritenendo che il provvedimento, ancorchè avente forma di ordinanza, avesse natura di sentenza, e come tale potesse e dovesse essere impugnata in grado d'appello. Ha infine dichiarato che non dovesse tenersi conto del termine di 30 giorni fissato dal Tribunale di Parma per la riassunzione del procedimento dopo l'espletamento del tentativo di conciliazione, ma solo di quello di 180 giorni fissato dall'art. 412 bis cod. proc. civ. : «Infatti, poiché il termine perentorio è stabilito direttamente dalla legge, il giudice non era autorizzato a fissarne uno diverso e più breve». Conseguentemente la Corte d'Appello ha riformato la sentenza del Tribunale, rimettendola al primo giudice, in forza del richiamo a Cass. n. 6261/1985