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Tribunali Emilia-Romagna > Permessi
Data: 12/11/2009
Giudice: Ponterio
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: Chiavieri + 3 / Teorema Bologna s.r.l.
DIRITTO A DUE ORE DI PERMESSO GIORNALIERO AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 - PREVALENZA DELLE ESIGENZE DI SALUTE SU QUELLE ORGANIZZATIVE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA: MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA


Art. 700 c.p.c

Art. 33 commi 2 e 6 legge 104/1992

Art. 10, comma 2, legge 68/1999

 

La signora C.,invalida civile al 100% ed in condizione di handicap grave,  dopo aver promosso procedimento cautelare ex art. 700 cpc ottenendo il provvedimento richiesto, introduceva il giudizio di merito ex art. 669 octies e seg. Cpc, convenendo in giudizio il MIUR e le altre amministrazioni scolastiche al fine di far accertare il proprio diritto alla concessione di due ore di permesso giornaliero ex art. 33 commi 2 e 6 legge 104/1992, con conseguente riduzione dell’orario di lavoro, originariamente fissato dalle 8 e 30 alle 14 e 30, dalle 8 e 30 alle 12 e 30. Tale richiesta veniva motivata con riferimento alle proprie certificate condizioni di salute ed alla attestata necessità di svolgere quotidianamente riabilitazione per due ore  e di poter godere dopo di un adeguato periodo di riposo richiesto dalle patologie da cui risultava sofferente, che il rientro al lavoro non le avrebbe invece consentito.

Il dirigente scolastico accoglieva la domanda  limitatamente alla riduzione di due ore dell’orario giornaliero; la respingeva invece con riferimento alla collocazione temporale dei permessi dalle 12 e 30 alle 14 e 30, adducendo esigenze di servizio e modificando anzi il suo orario di lavoro fissandolo, in un primo momento dalle 11 alle 15 e poi dalle 10 e 30 alle 14 e 30.

Il giudice, con la sopraindicata sentenza,  dichiara innanzitutto il difetto di legittimazione passiva dell’’USR, dell’USP e del Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore, in quanto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono per legge poteri limitati all’ambito dell’autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che non spetta loro il potere di promuovere e resistere alle liti; invece il rapporto di lavoro del personale scolastico sorge non con il singolo Istituto ma con il Ministero, che riveste la qualità di datore di lavoro ed assume pertanto la veste di legittimato passivo nelle cause attinenti allo stesso  rapporto di lavoro.

Con riferimento alla specifica domanda della ricorrente il giudice rileva che la legge 104/1992 attribuisce alla persona handicappata il diritto di godere di due ore di permesso giornaliero all’evidente fine di rendere lo svolgimento del lavoro, strumento in sè di realizzazione della personalità e di un ruolo sociale, il più possibile compatibile con la condizione invalidante. Ne consegue che il datore di lavoro non può rifiutare la concessione dei permessi giornalieri in presenza dei requisiti di legge, neanche adducendo esigenze organizzative o produttive. Evidenzia, il giudice, che l’autonomia del datore di lavoro trova un limite nelle esigenze, valutate come prioritarie, perché attuative dei principi di uguaglianza e solidarietà sociale, volte a consentire al lavoratore in condizione di handicap grave una flessibilità ed un alleggerimento dell’impegno lavorativo in modo da renderlo compatibile con le minorazioni. Al datore di lavoro è solo consentito di verificare l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi e, in relazione alla loro collocazione oraria, l’effettività delle esigenze addotte dal lavoratore. 

Nel caso di specie i motivi di salute che sorreggevano la richiesta della ricorrente di usufruire dei permessi giornalieri nell’orario dalle 12 e 30 alle 14 e 30 venivano ampiamente dimostrati dalla documentazione medico – legale prodotta e dall’esito della CTU svolta nella precedente fase cautelare.

Inoltre i provvedimenti con cui il dirigente scolastico individuava l’orario di lavoro della ricorrente risultano illegittimi per violazione dell’art,. 10, comma 2, legge 68/1999 ai sensi del quale il datore di lavoro non può chiedere alla persona disabile una attività non compatibile con le sue minorazioni. Infatti la citata norma concerne sia le modalità che i tempi di esecuzione del lavoro e la pretesa del dirigente di collocare l’orario di lavoro dalle 10 e 30 alle 14 e 30 avrebbe impedito la esecuzione delle terapie riabilitative.

Il giudice ha pertanto ritenuto le esigenze della ricorrente, non contestate nel merito, prevalenti, in virtù della normativa in materia di tutela del lavoratore disabile e della sua ratio, sulle ragioni organizzative della scuola, con conseguente accoglimento del suo ricorso e condanna del Ministero alla attribuzione dell’orario di lavoro richiesto.