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Tribunale di Bologna > Mobbing
Data: 15/05/2006
Giudice: Marchesini
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 425/06
Parti: Salvatore R. / Profumerie Douglas SpA
MOBBING – GIORNALISTA – MALATTIA DEPRESSIVA – VISITE FISCALI PERSISTENTI E VESSATORIE FINALIZZATE ALLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE – ABUSO DI DIRITTO: SUSSISTENZA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO E MORALE.


Un lavoratrice dipendente da circa dieci anni da una società editoriale conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro per far accertare l’illegittimità del comportamento datoriale consistito nella sistematica e ripetuta richiesta di visite di controllo del proprio stato di malattia, nonché delle vessazioni esercitate nei suoi confronti attraverso il promuovimento del tentativo di conciliazione per il recupero delle somme spese in conseguenza di detto stato di malattia, e per ottenere quindi il risarcimento del danno biologico e morale patiti. Affermava infatti che dopo essere entrata in malattia in conseguenza dell’insorgenza di uno stato ansioso depressivo, il responsabile dell’ufficio del personale della società convenuta, allo scopo di provocare le sue dimissioni, aveva manifestato il proposito – poi messo in atto – di disporre visite fiscali a tappeto: in particolare la lavoratrice aveva ricevuto visite fiscali continue, che si ripetevano a distanza di 4/5 giorni l’una dall’altra, nonostante peraltro il medico dell’Inps avesse richiesto, invano, al responsabile dell’ufficio del personale di diradare le richieste di visite di controllo che contribuivano ad aggravare la malattia della lavoratrice, circostanza poi effettivamente verificatasi, tanto che la dipendente, ancor prima della scadenza del periodo di comporto, aveva rassegnato le dimissioni. Si costituiva in giudizio la società affermando che rientrava nel diritto della stessa la sottoposizione a visite fiscali della ricorrente e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’inesistenza della malattia che aveva determinato le assenze dal lavoro della lavoratrice e la condanna della stessa al rimborso dei costi sopportati dall’azienda per le sue assenze. Il Tribunale di Bologna - dopo aver accertato che la convenuta aveva effettivamente richiesto un numero abnorme di visite fiscali (40 circa in tre mesi), nonostante i regolari certificati medici e nonostante la richiesta contraria del medico dell’Inps – dichiara la responsabilità civile della società per i comportamenti vessatori esercitati e la condanna al risarcimento del danno biologico e morale cagionati alla ricorrente.

Il giudice considera infatti, sulla base delle risultanze istruttorie, evidente che le visite fiscali disposte dalla società erano deliberate per uno scopo diverso da quello tipico e legittimo dell’istituto, che è quello di verificare l’effettività della malattia del dipendente. Le stesse visite, per la loro altissima frequenza e per la sostanziale inutilità intrinseca, avevano lo scopo ulteriore, palese ed illegittimo, di vessare la ricorrente, approfittando del suo stato di malattia, al fine di indurla alle dimissioni, cosa poi realmente avvenuta.

Pertanto il Giudice accerta che nel caso di specie sussiste il mobbing, ricorrendone sia l’elemento soggettivo, costituito da un comportamento doloso volto a nuocere, infastidire e svilire la personalità del lavoratore, sia l’elemento oggettivo, costituito dalla continuità e sistematicità dei comportamenti vessatori.

L’importanza della decisione consiste nell’avere censurato quello che, astrattamente, potrebbe configurarsi come esercizio di un diritto, ma che, concretamente, si è rivelato un vero e proprio abuso del medesimo.