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Tribunali Emilia-Romagna > Sciopero
Data: 13/07/2010
Giudice: Ponterio
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: GIUSEPPE N./ SIELTE S.P.A.
TRIBUNALE DI MODENA - LICENZIAMENTO INTIMATO IN COINCIDENZA CON UNO SCIOPERO – ILLEGITTIMITA’


In occasione di uno sciopero di quattro ore proclamato da tutte le sigle sindacali per il pomeriggio del giorno 16 gennaio 2009 , in conseguenza di un infortunio mortale verificatosi in un cantiere Sielte in provincia di Trapani, ad un lavoratore addetto presso lo stabilimento di Campogalliano (MO) era stato detto di non recarsi al cantiere per le prime quattro ore, stante l’inutilizzabilità della sua prestazione. Ritenendo che le ore di non-sciopero gli dovessero essere comunque pagate, il dipendente aveva consegnato all’assistente tecnico il “rapporto giornaliero manodopera, mezzi ed attrezzatura”  indicando tali ore come lavorate. Per questa ragione era stato licenziato, ritenendo l’azienda di trovarsi di fronte a “dichiarazioni mendaci” e a un comportamento così grave da inficiare  il rapporto fiduciario. Il Giudice  - dopo aver premesso che ai fini della giusta causa di recesso occorrerebbe dimostrare che la dichiarazione non veritiera fosse diretta e idonea a convincere parte datoriale dell’effettivo svolgimento della prestazione e quindi che i superiori gerarchici ignorassero che il dipendente non avesse lavorato la mattina del 16.1.09 –  deduce dalle prove raccolte l’esatto contrario. Richiamando analiticamente tutte le deposizioni testimoniali raccolte, infatti, il Tribunale perviene alla conclusione che “senza che residui alcun dubbio” che  l’assenza del dipendente presso il cantiere di destinazione era da imputare al fatto che gli era stato riferito che esso sarebbe stato rimasto chiuso, mentre nessuna disposizione aveva ricevuto di presentarsi comunque presso il centro operativo di Campogalliano  (contrariamente a quanto asserito dalla società nelle proprie difese). Per quanto riguarda l’annotazione sul rapporto delle quattro ore lavorate dall’istruttoria è emerso che essa “null’altro fosse che la trascrizione di ciò che il ricorrente aveva già rivendicato oralmente, parlando, con l’assistente, ciò il suo diritto di ricevere la retribuzione per le quattro ore mattutine non lavorate per esclusiva decisione aziendale. Nessun falso, nessuna dichiarazione mendace, nessuna finalità truffaldina, nessuna intenzione di ingannare parte datoriale”. Precisa la sentenza: “Le sue rivendicazioni, ingenuamente trascritte sul rapporto come ore di lavoro effettivo, senza alcuna precisazione, hanno dato adito alla società di imbastire una contestazione disciplinare, questa sì costruita sul presupposto, non vero, che il datore di lavoro, e per esso il  responsabile del Centro operativo e l’assistente, ignorassero che la mattina del 16 gennaio N. non si fosse recato al lavoro”. Venuto meno qualsiasi profilo di falsità, smentita ogni idoneità e finalità ingannatoria nella condotta del lavoratore, elementi posti a base del pregiudizio grave al vincolo fiduciario, il Giudice esclude l’esistenza della giusta causa di licenziamento, dichiarando il licenziamento illegittimo e ordinando la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro.