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Tribunale di Bologna > Somministrazione
Data: 08/09/2010
Giudice: Pugliese
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: YYY/ XXX
LAVORO SOMMINISTRATO – GENERICITA’ E INSUSSISTENZA DELLE RAGIONI GIUSTIFICASTRICI – RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI – SUSSISTE.


Artt 20 e ss Dgs 276/2003   

 

Una lavoratrice, formalmente dipendente di Lavoro Più, somministrata a XXX per lo svolgimento di mansioni impiegatizie, per asserite “ragioni collegate a incremento di produzione” e poi    per “esigenze relative a modifiche della organizzazione del lavoro e dei processi produttivi”,  deduceva che il ricorso al contratto di somministrazione a termine era avvenuto in assenza dei requisiti di legge,  e richiedeva la costituzione di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla effettiva utilizzatrice delle sue prestazioni lavorative.

La società utilizzatrice deduceva che  il ricorso alla somministrazione di lavoro era avvenuto  per specifiche ragioni produttive – organizzative.

Sostiene il Giudice che le ragioni di ricorso alla somministrazione di lavoro a termine  devono sempre  essere “analiticamente indicate con riferimento alla concreta situazione di fatto che induce l’impresa utilizzatrice a far ricorso a manodopera avventizia”. 

Secondo il Giudice il  generico riferimento ad un aumento di produzione  “senza che sia specificato  neppure sinteticamente quali siano le attività che dovrebbero aumentare” non è sufficiente; anche l’espressione “esigenze relative a modifiche dell’organizzazione del lavoro ed ai processi lavorativi è altrettanto generica non essendo state indicate in concreto le modifiche da attuare nell’ambito della organizzazione del lavoro e dei processi lavorativi.”

La carenza del requisito formale nei contratti di somministrazione di cui è parte XXX è sufficiente, per il Giudice, per ritenere fondate le domande.

In ogni caso ritiene il Giudice  che le attività svolte dall’attrice nel periodo oggetto di causa erano coincidenti con le normali attività lavorative svolte a turno, prima della sua  assunzione,  da tre dipendente “diretti”  della società.

Il giudice dichiara pertanto, ai sensi dell’art. 27 comma 1 dlgs 276 / 2003, la esistenza tra la ricorrente e XXX spa di un unico ed ininterrotto  rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con obbligo della società di ripristinare il rapporto riammettendo la ricorrente in servizio.

Quanto alle conseguenze economiche, il Giudice richiama l’orientamento consolidato  formatosi in tema di nullità della clausola di apposizione del termine, dichiarando il diritto della lavoratrice  al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite a partire dalla messa in mora e fino alla riammissione in servizio, detratto l’aliunde perceptum.