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Tribunale di Bologna > Processo
Data: 08/10/2006
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento:
Parti: Lidia L. / S. O.
INOTTEMPERANZA AD ORDINE DI REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO – RICORSO AL GIUDICE PERCHÈ NE DETERMINI L’ATTUAZIONE – AMMISSIBILITÀ E LIMITI.


Art. 669 duodecies cod. proc. civ.

A seguito di un ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro emessa dal Tribunale di Bologna all’esito di un procedimento d’urgenza, la società datrice provvedeva esclusivamente all’iscrizione nei libri matricola del lavoratore, nonché al pagamento della retribuzione e dei contributi, ma non alla sua effettiva reintegra. Conseguentemente il dipendente ricorreva nuovamente al Giudice affinché provvedesse a determinare le modalità di attuazione dell’esecuzione in forma specifica del provvedimento cautelare. Il Tribunale, dopo aver dato atto che sulla fungibilità dell’ordine di reintegra esiste un’opinione prevalente negativa, osserva che ciò che è veramente fungibile è l’atto di organizzazione dell’impresa con cui al lavoratore vengono assegnate le mansioni da svolgere, e quelli successivi con i quali egli viene diretto dal datore nello svolgimento dell’impresa: tali atti possono essere compiuti solo dall’imprenditore, che non può essere sostituito coattivamente da un terzo in quanto questi, ingerendosi nell’impresa, non ne sopporterebbe il rischio. Ciò che può invece essere coattivamente attuato è l’ingresso del lavoratore nell’azienda, che è un diritto del lavoratore, prodromico alla prestazione del lavoro, e che quindi può essere inteso come atto iniziale di attuazione dell’ordine di reintegra: la sua presenza costituisce un mero pati e da ciò deriva la sua eseguibilità coattiva. Una volta inserito fisicamente nel luogo di lavoro egli dovrà conformarsi alle prescrizioni dettate dal datore di lavoro; d’altro canto, ove la sua presenza fosse volutamente ignorata, si applicheranno i principi generali del neminem laedere analogamente a quanto avviene con qualsiasi dipendente.

Ciò premesso, il Giudice ordina alla società datrice di consentire al lavoratore l’ingresso nel luogo di lavoro ove prestava servizio prima del licenziamento e di dare esecuzione al provvedimento di reintegra nelle forme di legge, autorizzandolo ad avvalersi, se necessario, degli ufficiali giudiziari per accedere al luogo di lavoro.