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Tribunali Emilia-Romagna > R.S.U.
Data: 19/11/2007
Giudice: Medioli Devoto
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 415/07
Parti: Francesco M. / Telecom Italia spa
TRIBUNALE DI PARMA - ELEZIONE MEMBRI R.S.U. – REVOCA DELLA DELEGA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI – DECADENZA DALLA CARICA - ILLEGITIMITA’ DELLA DELIBERA DELLA R.S.U. – REINTEGRA NELLE FUNZIONI


- Art. 26 legge n. 300/70

- Art. 9 C.C.N.Q. 7.8.98

- Art. 42, c. 4, D.Lgs. n. 165/01

Alcuni dipendenti dell’Università di Parma nel 2004 furono eletti membri della R.S.U. nelle liste Cisapuni Confsals-Snals e Uilpa-Ur. Dopo alcuni mesi revocarono la delega al versamento dei contributi sindacali a tali organizzazioni, di cui all’art. 26 della legge n. 300/70, precedentemente conferita alle organizzazioni sindacali di appartenenza. Di qui la dichiarazione di decadenza dalla carica pronunciata dalla R.S.U. e, quindi, l’azione giudiziaria per impugnazione della suddetta delibera di R.S.U..

Il Giudice del lavoro di Parma - dopo avere ritenuto che i rappresentanti sindacali dichiarati decaduti avevano pieno interesse all’azione proposta e dopo avere escluso che nella specie fosse applicabile il procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi di cui all’art. 64 d.lgs. 165/01, non appartenendo la controversia al novero di quelle per le quali esso procedimento è previsto - ha dichiarato illegittima la delibera della R.S.U. con cui era stata dichiarata la decadenza dei ricorrenti, affermando il loro diritto “ad essere reintegrati nelle funzioni e nella carica di componenti della suddetta R.S.U.”.

Il Tribunale di Parma ha considerato, infatti, che le ipotesi di incompatibilità comportanti decadenza dalla carica di componente della R.S.U. previste dall’art. 9 del C.C.N.Q. 7.8.98 (concluso ex art. 42 c. 4 d.lgs. n. 165/01) sono tassative, e non comprendono quella in cui, il “componente della R.S.U. … abbia revocato la delega al proprio sindacato ovvero che abbia optato per l’iscrizione ad una diversa sigla sindacale successivamente alla sua elezione”. Né, d’altra parte, la legge o il contratto legittimano la singola R.S.U. ad introdurre ipotesi ulteriori. Egualmente, benché il C.C.N.Q. 7.8.98 “contempli nel proprio ambito diverse disposizioni che evidenziano la rilevanza del criterio rappresentativo per liste”, “nulla vieta … che il rappresentante eletto possa non avere optato per alcuna delega ai sensi dell’art. 26 legge n. 300/70, ovvero, paradossalmente, che possa essere iscritto ad un sindacato diverso da quello che presenta la lista di sua appartenenza elettorale”; quindi “debbono tenersi ben distinte le situazioni di appartenenza alla lista elettorale … e di appartenenza al sindacato che presenta la lista”; con la conseguenza che “l’iscrizione al sindacato e così la permanenza (nello stesso) anche successivamente alla nomina elettiva non costituiscono – in difetto di previsioni normative sul punto – requisiti per la qualifica di componente della R.S.U.”, prevalendo il “carattere elettivo della nomina”.