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Tribunali Emilia-Romagna > Licenziamento
Data: 15/06/2010
Giudice: . Ponterio
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: MOHAMED M. / FRATELLI FREGNI
TRIBUNALE DI MODENA - LICENZIAMENTO INTIMATO A SEGUITO DELLA MANCANZA DI NUOVE COMMESSE E DELLA PROGRESSIVA ULTIMAZIONE DEI CANTIERI IN ESSERE – ILLEGITTIMITA’


Un azienda con cinque dipendenti licenziava nell’arco di 3 mesi  (da luglio a settembre 2007)  tre dei cinque lavoratori  occupati. Il ricorrente veniva licenziato dal 26.9.08, con le seguenti motivazioni: “a seguito della mancanza di nuove commesse e della progressiva ultimazione dei cantieri in essere”.

In data 14.4.09 veniva assunto dalle liste di mobilità M. M. , con la qualifica di muratore e con contratto a termine ai sensi dell’art. 8 comma 2 l. 223/91, contratto che veniva poi  prorogato per diversi mesi e trasformato poi in contratto a tempo indeterminato.

Dall’esame dei bilanci 2007 e 2008 era emersa una riduzione dell’utile di esercizio da euro 90.900,00 nel 2007 a euro 35.754,00 nel 2008 e la società dimostrava inoltre la riduzione nei primi sei mesi del 2009, rispetto all’analogo periodo del 2008, sia del monte ore lavorate e sia del fatturato.

Il Tribunale pur ammettendo esservi  stato nel 2008 un calo delle commesse, quindi necessità di un riassetto organizzativo per comprimere i costi e far fronte alle perdite, ha ritenuto tuttavia non dimostrata in modo rigoroso l’esistenza di una situazione sfavorevole non contingente edi dimensioni tali da giustificare una riduzione così drastica dell’organico aziendale.Il fatto che la società convenuta abbia licenziato tre lavoratori su cinque nell’arco di tre mesi, da luglio a settembre 2008, ed abbia  assunto, dopo alcuni mesi, in aprile 2009, un nuovo dipendente, adibito alle stesse mansioni di coloro che erano stati licenziati, significa o che aveva sopravvalutato le difficoltà aziendali, anche quanto alla durata, oppure che ha colto l’occasione per sostituire alcuni dipendenti con altri.

In ogni caso difetterebbe un giustificato motivo oggettivo:1) per il carattere contingente delle difficoltà aziendali 2) per la parziale, pretestuosità dei motivi economici, tali da non giustificare una riduzione dell’organico nella misura attuata, come dimostrato dalla assunzione, dopo alcuni mesi, di un altro dipendente dalle liste di mobilità, al fine evidente di un risparmio di costi. Peraltro, la società non si è neppure preoccupata di dimostrare la sopravenuta necessità dell’ultima assunzione in relazione appunto ad una inattesa ripresa dell’attività aziendale o ad una impennata delle commesse. Per il Tribunale non può sostenersi l’assoluta libertà dell’imprenditore di licenziare per una qualsiasi esigenza di riduzione dei costi, anche temporanea e di qualunque entità, perché ciò vanificherebbe la disciplina limitativa del recesso e ciò in sintonia con il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui:il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo…è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha, quindi, il diritto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo e non ad un mero incremento di profitti e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale”;(nello stesso senso Cass., 14215/05; Cass., 12514/04).

Il Giudice di Modena, pur non trascurando il diverso indirizzo giurisprudenziale in base al quale “ai fini della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ferma restando la prova dell’effettività e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, le ragioni inerenti all’attività produttiva possono sorgere, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali che ne siano le finalità, quindi anche quelle dirette a un risparmio di costi o all’incremento dei profitti, quale che ne sia l’entità”, (Cass., 21282/06Cass., 10672/07; Cass., 16323/09), ritiene tuttavia di non doverlo condividere per una serie di  argomenti, di ordine letterale e sistematico.

Ai sensi dell’art. 3 l. 604/66, il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Ragioni è un’espressione che evoca non una preferenza, una discrezione o convenienza dell’imprenditore, bensì una necessità razionale, una causa oggettiva, logicamente idonea a spiegare la necessità e inevitabilità del recesso. Se si aderisse alla tesi qui criticata si finirebbe per far coincidere le ragioni del recesso con qualsiasi scelta o preferenza dell’imprenditore, fino a considerare legittima la sostituzione, ad esempio, di un lavoratore anziano con un altro più giovane, oppure con un apprendista, con un lavoratore a termine o un collaboratore a progetto, quale mero strumento di riduzione dei costi.Occorre poi considerare che tutta la giurisprudenza citata, mentre ribadisce l’assoluta insindacabilità delle valutazioni imprenditoriali, nello stesso tempo pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di repechage, cioè di dimostrare l’inutilizzabilità del lavoratore in altre mansioni equivalenti.

Imporre l’onere di repechage significa restringere l’ambito delle scelte organizzative, significa imporre all’imprenditore una scelta organizzativa prescindendo dalle sue scelte. La contemporanea affermazione del principio di insindacabilità delle scelte datoriali e dell’obbligo di repechage si giustifica solo se si ammette