Di recente, il Tribunale di La Spezia, con ordinanza 5.7.99 (in G.U., suppl.to Corte Cost.le, n. 48 dell'1.12.99) ha sollevato questione di costituzionalità delle norme di cui ai commi 260/263 dell'art. 1 della legge 662/96, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità agli indebiti assistenziali del sistema di recupero ivi previsto. Tale ordinanza assume a proprio presupposto che l'art.3 ter del D.L. n. 850/76, come aggiunto dalla legge di conversione 21.2.77 n. 29, disponendo che, ove si accerti l'insussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, la "revoca delle concessioni" ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti ha "effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", opera solo per gli indebiti assistenziali anteriori alla sua entrata in vigore. Il Tribunale di Parma nega fondamento a tale interpretazione, affermando che, invece, nell'art. 3 ter il 2° comma dispone "una sorta di sanatoria di tutti i provvedimenti di revoca emessi anteriormente alla sua entrata in vigore, che restano inoperanti", mentre il 1° comma si riferisce al futuro. Ergo: nelle prestazioni assistenziali non può esservi recupero di "indebiti" per periodi precedenti alla loro revoca, dato che "dal sistema normativo" si ricava "il principio assoluto dell'irripetibilità delle somme indebite", almeno fino alla data in cui non venga accertata l'inesistenza dei requisiti di legge. Di tale "sistema" fanno parte anche l'art. 3, c. 10 del D.L. 30.5.88 n. 173 (convertito dalla legge 26.7.88 n. 290) e l'art. 5, c. 5 del D.P.R. 21.9.94 n. 698, il quale va inteso nel senso che la revoca ha effetto dal momento nel quale si accertano insussistenti i requisiti prescritti, con immediata sospensione cautelativa dell'erogazione dell'emolumento (e non già dal momento dal quale i detti requisiti vengono accertati inesistenti). Simile disciplina, che risulta di favore anche rispetto alle prestazioni previdenziali, trova ragione nel fatto che quelle assistenziali "hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale, i mezzi necessari per vivere", in coerenza con l'art. 38, c. 1 Cost. (Corte Cost.le n. 196/93). In applicazione di questi principi il Tribunale ha dichiarato non ripetibili le somme (complessivamente, L. 11.907.500=) erogate a titolo di assegno di invalidità civile, ex art. 13 legge 118/71, ad una disabile che, male informata, non aveva rinnovato l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio per circa due anni e mezzo
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