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Tribunali Emilia-Romagna > Permessi
Data: 17/10/2000
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento:
Parti: Fabbiani / INPS / Chiesi Farmaceutici SpA
TRIBUNALE DI PARMA - PERMESSI PER ASSISTENZA A FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP - CONDIZIONI DI FRUIBILITA'


Una lavoratrice che ha un fratello convivente handicappato grave chiede di poter fruire dei permessi - 3 giorni al mese - di cui all'art. 33, 3° comma legge 104/92. L'INPS respinge la richiesta assumendo che a tale assistenza può provvedere la madre dei due giovani, che non lavora. La lavoratrice reclama in via amministrativa, deducendo, fra l'altro, che la di lei madre provvede anche all'assistenza dei suoi suoceri, pur'essi conviventi, rispettivamente di 93 e 92 anni (ed uno, anzi, titolare di indennità di accompagnamento); ma l'INPS riconferma il diniego. Da qui il ricorso giudiziale d'urgenza (contestuale al ricorso ex. Art. 414 c.p.c.). Il Tribunale respinge le tesi dell'INPS osservando che nell'art. 33, 3° c. della legge 104/92 "non vi è … il benchè minimo riferimento alla presenza/assenza di altri familiari che siano perfettamente in grado di assolvere all'obbligo di assistenza" in questione. Il "riferimento all'esclusività" dell'assistenza dell'handicappato compare, invece, nell'art. 20 della legge n. 52/2000 che però, "pare collegare lo stesso alla fattispecie … in cui manchi un rapporto di convivenza tra il lavoratore e la persona portatrice di handicap"; e ciò in via estensiva rispetto al regime dettato dalla legge 104/92. Dall'altra parte, aggiunge il Tribunale, per negare ragionevolmente i permessi occorrerebbe che l'altro familiare convivente fosse "persona … in grado di assicurare da sola perfettamente e quindi in via continuativa tutti i giorni dell'anno … (la) assistenza di cui ha bisogno" l'handicappato; e ciò, nella fattispecie, deve negarsi sia per la gravità dell'handicap sofferto dal fratello della lavoratrice, sia per la necessità della di lei madre di prestare assistenza anche ai due suoceri ultranovantenni. Di qui l'accoglimento del ricorso, onde evitare alla lavoratrice il danno irreparabile costituito dalla necessità in cui la lavoratrice verrebbe a trovarsi, per non "sottrarsi al suo dovere di assistenza nei confronti del fratello", di "sacrificare il suo diritto alle ferie … con conseguenti negative ripercussioni sul suo stato psicofisicos