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Tribunali Emilia-Romagna > Agenzia
Data: 22/05/2007
Giudice: Medioli Devoto
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 210/07
Parti: Finegil Editoriale S.p.A. / Mario G.
TRIBUNALE DI PARMA - DIRITTO ALLE INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO DELL’AGENTE - DECADENZA DALL’AZIONE PER FAR VALERE IL DIRITTO EX ART. 1751 c.c. - NONOSTANTE LA PROPOSIZIONE ENTRO L’ANNO DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE PER INDENNITA’ DI CLIENTELA


- art. 410 c.p.c.

- art. 412 bis c.p.c.

- art. 1751 c.c.

Una società intentava una causa contro un suo ex agente, promuovendo regolarmente il tentativo preliminare di conciliazione avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro di Parma. Questa aveva fissato l’incontro entro il termine di sessanta giorni, ma le parti comparse, avevano chiesto entrambe, concordemente, dopo un primo confronto, un aggiornamento, che era stato disposto per una data successiva al sessantesimo giorno dall’istanza. Alla seconda riunione, però, la società non si era presentata, in seguito proponendo l’azione giudiziaria. L’agente regolarmente comparso eccepiva in giudizio l’improcedibilità del ricorso, dato che il termine di sessanta giorni era stato superato su comune istanza delle parti. Il Giudice tuttavia respinge l’eccezione, in quanto l’obbligo di legge è quello di “promuovere il tentativo d conciliazione” ai sensi dell’art. 412 bis c.p.c., e non già di presenziare all’udienza fissata per l’espletamento di detta formalità. L’agente, entro l’anno dalla risoluzione del rapporto, aveva chiesto le indennità di fine rapporto previste dall’A.E.C. (in particolare il FIRR e l’indennità di clientela), promuovendo allo scopo, il tentativo di conciliazione. In giudizio, a distanza di oltre un anno, l’agente fa valere il diritto all’indennità ex art. 1751 c.c. (come recentemente interpretato da Cass. 3.10.06 n. 21301 e n. 21309). La società eccepisce l’intervenuta decadenza sostanziale prevista dal comma 5 dell’art. 1751 c.c., che prevede l’ipotesi di decadenza dal diritto all’indennità di cessazione del rapporto laddove l’agente, nel termine di un anno dallo scioglimento dal vincolo negoziale, ometta di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti. Il Giudice accoglie l’eccezione, evidenziando che non basta aver richiesto le indennità previste dagli A.E.C., ma occorre che fosse stato fatto valere esattamente il diritto previsto dall’art. 1751 c.c