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Corte d'Appello di Bologna > Prove
Data: 23/07/2002
Giudice: Di Stefano
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 342/01
Parti: Coop Adriatica/ Sandra B. + 3
INCAPACITA' A TESTIMONIARE DI CHI E' PARTE IN CAUSA CONNESSA: INSUSSISTENZA - IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO A MEZZO TELEGRAMMA: CONDIZIONE DI VALIDITA' - RINVIO DELL'ATTO D'APPELLO AGLI SCRITTI DIFENSIVI DI PRIMO GRADO - DEVOLUZIONE DEL MERITO


Una società di servizi che ogni anno assume a tempo determinato oltre cento lavoratori come operatori al computer per ausilio nell'attività di denuncia dei redditi, nel maggio 1996 - prima della scadenza del termine dei contratti - verificava l'esistenza di un vizio nella loro sottoscrizione, avvenuta successivamente all'inizio della prestazione lavorativa. Decideva così di trasformare tutti i contratti a tempo indeterminato, aprendo però successivamente una procedura di mobilità per riduzione del personale e comunque per giustificato motivo oggettivo. La procedura si concludeva, per la volontà quasi unanime dei lavoratori appositamente riuniti in assemblea, con un verbale di accordo sindacale seguito da accordi individuali sottoscritti dalla stragrande maggioranza degli interessati. Quattro lavoratrici, però, a distanza di tre anni, impugnavano con separati ricorsi i loro licenziamenti. Il giudice di primo grado, riuniti i processi, respingeva i ricorsi: per quanto riguarda due posizioni, perché i licenziamenti non erano stati mai impugnati, neppure in via extra-giudiziale; per le altre due posizioni ritenendo che il telegramma dettato per telefono non fosse idoneo a costituire valida impugnazione. La sentenza veniva impugnata con atto di appello con il quale veniva contestata la decisone del Tribunale e riproposte le questioni di merito sollevate in primo grado (non affrontate in primo grado) con un richiamo "a quanto già detto nei ricorsi introduttivi". La Corte d'Appello disponeva un'istruttoria sulle modalità di spedizione del telegramma, affermando preliminarmente che "le riunioni di controversie connesse in materia di lavoro non priva le persone che rivestano la qualità di parte in qualcuna di esse, e siano nel contempo indicate come testi in altre, della capacità a testimoniare" richiamandosi a precedenti della Corte Costituzionale (sentenza n. 64 del 14.4.1980) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 2593 del 11.7.1956). Alla luce delle testimonianze riteneva valida l'impugnazione dei due licenziamenti effettuata tramite telegramma, essendo risultata provata la provenienza dalle interessate, in conformità con quanto disposto da Cass. 30.10.2000, n. 1497. Censurava però, rispetto al merito - richiamandosi a Cass. 14.4.2000, n. 4861 - il semplice rinvio agli scritti difensivi di primo grado, ritenendo che esso "non costituisce uno strumento idoneo per operare la devoluzione di un punto della causa al giudice di secondo grado, ove non siano manifeste le ragioni che sorreggono il gravame sul punto (…) restando la cognizione del giudice dell'appello circoscritta dalla devoluzione operata dalla parte appellante". La Corte dichiarava comunque infondato l'appello ritenendo: a) che esistessero i presupposti richiesti dalla legge n. 223/1991 perché fosse possibile procedere alla riduzione di personale: dall'istruttoria espletata era infatti risultata l'eccedenza, rispetto alle esigenze organizzative della società Teorema Bologna, dei 133 lavoratori assunti, per esigenze stagionali, con contratti a termine; b) che la procedura fosse stata espletata nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 223/1991; c) che i criteri di scelta fossero stati rispettati, ed in particolare "per le esigenze tecnico-produttive ed organizzative (...) oggettivamente insite nell'abnorme aumento dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminatos