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Corte d'Appello di Bologna > Competenza
Data: 29/03/2000
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: Non disponibile
Parti: Pietro M. / Cesari Costruzioni s.r.l.
RECLAMO AL COLLEGIO AVVERSO L'ORDINANZA RESA AI SENSI DELL'ART. 700 CPC DAL GIUDICE UNICO DEL LAVORO - INCOMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO


Il Tribunale di Bologna respingeva il ricorso d'urgenza proposto da una pubblica dipendente contro il Ministero suo datore di lavoro e questa proponeva reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies avanti alla Corte d'Appello di Bologna. Il Ministero si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza della Corte d'Appello, in quanto il reclamo avrebbe dovuto essere proposto al Tribunale in composizione collegiale. La problematica trae origine dal fatto che l'art. 108 del D.Lgsl. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), disponendo che il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, nulla dice in ordine ai provvedimenti pronunciati dal giudice del lavoro. Secondo alcune pronunce (Trib. Catanzaro 30.9.1999 e 20.10.1999; Corte d'Appello Firenze 2.3.200, che peraltro ha successivamente mutato il proprio orientamento con ordinanza 20.6.2000) essendo la composizione collegiale del Tribunale in materia di lavoro ormai del tutto eccezionale e transitoria (secondo la previsione contenuta nell'art. 134 bis del Dlgs. N. 51/98 che ha attribuito a tale organo la competenza per gli appelli proposti solo fino al 31 dicembre 1999) spetterebbe alla Corte d'Appello anche la cognizione dei reclami avverso i provvedimenti cautelari. La Corte d'Appello di Bologna ha affrontato la questione con approfonditi richiami dottrinali ed alle fonti normative che hanno preceduto l'introduzione del giudice unico: in particolare ha evidenziato come la scelta legislativa in forza della quale i reclami avverso i provvedimenti cautelari resi dal pretore dovevano essere presentati al tribunale (art. 669 terdecies secondo comma, c.p.c., aggiunto dall'art. 74, comma secondo, legge n. 353/1990) trovasse giustificazione nel fatto che il pretore era un organo giudiziario autonomo e distinto rispetto al tribunale, operante soltanto in composizione monocratica. Con la soppressione dell'ufficio del pretore ed il trasferimento al tribunale in composizione monocratica delle relative funzioni (ivi comprese quelle per le controversie di lavoro e previdenziali) la Corte d'Appello di Bologna - che trae spunto da una recente decisone della Corte di Cassazione sull'inammissibilità del regolamento di competenza per determinare se una controversia deve essere conosciuta dal pretore come giudice del lavoro o dal tribunale secondo il rito ordinario: v. Cass. n. 13427/99) - ha ritenuto che "non sussista più (…) una competenza funzionale ed esclusiva del giudice del lavoro" e che "secondo l'attuale assetto normativo l'assoggettamento di una controversia allo speciale rito del lavoro o a quello ordinario rappresenti soltanto un affare relativo alla distribuzione dei procedimenti all'interno del medesimo ufficio senza rilevanza esterna". Del resto anche secondo la Corte Costituzionale "l'effettività del riesame può essere realizzata in virtù dei soli (…) criteri dell'alterità e della collegialità del giudice, e non necessariamente anche al rapporto di sovraordinazione tra i giudici" (Corte Cost. n. 421/1996). Alla luce di quanto sinteticamente esposto la Corte d'Appello di Bologna ha ritenuto che il tribunale deve considerarsi competente a giudicare, in composizione collegiale, anche nelle controversie di lavoro e previdenza, come del resto prescritto normativamente (senza che il legislatore abbia dettato alcuna diversa disciplina specifica) per tutti i reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal giudice singolo del tribunale. Il reclamo proposto dalla lavoratrice veniva quindi dichiarato inammissibile, in quanto devoluto a giudice non competente, con compensazione di spese, stante la novità della questione trattata