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Tribunali Emilia-Romagna > Dimissioni
Data: 06/02/2008
Giudice: Angelini Chesi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 14/08
Parti: F. C. / Università d Parma
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - ANNULLABILITA’ DELLE DIMISSIONI PER INCAPACITA’ NATURALE DEL DICHIARANTE - ILLEGITTIMITA’ DEL SUCCESSIVO LICENZIAMENTO


- Art. 428 c.c.

- Art. 18 legge n. 300/1970

Un lavoratore ha convento in giudizio il suo datore di lavoro per far dichiarare invalido e nullo il licenziamento intimatogli ed in subordine per far dichiarare l’annullamento dell’atto di dimissioni per vizio del consenso, ovvero violenza, ovvero incapacità naturale del dichiarante. In particolare il ricorrente – addetto alle casse in un Supermarket – esponeva di aver subito violenti rimproveri da parte del suo direttore per un errore involontario consistito nel non aver passato al lettore della cassa alcuni prodotti, di essere stato invitato aspramente da questo a firmare un atto di dimissioni con minaccia in caso contrario di essere denunciato all’autorità di polizia, e di aver sottoscritto l’atto di dimissioni su un modulo già predisposto dall’azienda in preda a grande agitazione, svenendo subito dopo; di aver rappresentato all’impresa, il giorno successivo, la ritenuta invalidità delle dimissioni perché rassegnate in un momento di incapacità, per la pressione psicologica esercitata dal datore di lavoro e per la fragilità emotiva patologica che lo affliggeva, e di essere stato licenziato per giusta causa.

Si costituiva la società, contestando in fatto ed in diritto la domanda avversaria, negando che la dinamica dei fatti fosse stata così drammatica e che il dipendente si fosse trovato in condizioni di incapacità e affermando comunque la legittimità del recesso.

Il Tribunale di Reggio Emilia, dopo aver espletato un’istruttoria orale che aveva confermato lo svolgimento dei fatti così come prospettati dal ricorrente, ritiene l’episodio idoneo ad alterare le condizioni in cui si era formata la volontà negoziale del dipendente, tenuto conto della sua particolare condizione psichica (invalido civile al 50%) ed in cura da anni presso il Centro di Salute Mentale della AUSL di Reggio Emilia, senza peraltro procedere ad accertamenti medico legali stante la sufficienza degli elementi raccolti in giudizio per dimostrare la grande vulnerabilità del soggetto alle condizioni di stress. Il Giudice considera dunque le dimissioni come rassegnate senza il necessario corredo volitivo, poiché, come è noto, è sufficiente “un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell’atto o la formazione di una volontà” (Cass. n. 515/2004). Inoltre ravvisa anche la sussistenza delle altre condizioni richieste dall’art. 428 c.c., rappresentando la perdita del lavoro un gravissimo pregiudizio per un soggetto, di minorata validità fisica, che non risulta disporre di redditi diversi e la mala fede del datore di lavoro, pronto a cogliere l’occasione per liberarsi di un dipendente nei confronti del quale non nutriva più fiducia ed interesse.

Dopo aver ritenuto quindi l’annullabilità delle impugnate dimissioni, il Tribunale dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato, stante la manifesta sproporzione tra la sanzione espulsiva e l’illecito disciplinare consistito in un errore colpevole ma involontario e l’esiguità del danno aziendale, contenuto in pochi euro