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Tribunale di Bologna > Somministrazione
Data: 14/02/2008
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 95/08
Parti: TELECOM ITALIA SpA / Giuliano B.
SUCCESSIONE DI CONTRATTI DI LAVORO INTERINALE E DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO - ASSENZA DI CAUSALE NEL CONTRATTO INTERINALE - MANCANZA DI PROVA SCRITTA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO IN CAPO ALLA SOCIETA’ UTILIZZAT


Domenica D. aveva prestato la sua attività presso Poste Italiane S.p.A. alle formali dipendenze della Ali S.p.A. con contratto di lavoro interinale (dal 2.1.2003 al 30.4.2003, poi prorogato sino al 30.9.2004) e poi con due contratti di somministrazione a tempo determinato (sino al 31.1.2006).

La motivazione addotta dalla società per l’utilizzazione con il primo contratto di lavoro interinale era “temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi”. La lavoratrice conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.A., chiedendo dichiararsi nulli i contratti di lavoro interinale e di somministrazione intercorsi e accertarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze della società utilizzatrice.La ricorrente inoltre richiedeva l’inquadramento sin dall’inizio del rapporto di lavoro nel livello D, in qualità di addetto senior, e non nel livello E - addetto junior assegnato alla lavoratrice nei contratti di lavoro.

A sostegno della domanda la ricorrente osservava, quanto al contratto di lavoro interinale, l’insussistenza della causale - con la conseguenza della nullità del contratto e della costituzione del rapporto direttamente con Poste Italiane -perché la lavoratrice veniva utilizzata in mansioni appartenenti al normale ciclo produttivo del CMP; quanto all’inquadramento, la ricorrente sosteneva che, dall’accertamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, discendeva la conseguenza automatica dell’inquadramento nel livello D che i dipendenti di Poste acquisiscono dopo 24 di permanenza nelle stesse mansioni.

Il Tribunale di Bologna accoglie la domanda rilevando che la causale del contratto di lavoro interinale non era esistente in concreto, dal momento che la ricorrente era stata impiegata al reparto Ripartizione Arrivi del CMP, svolgendo mansioni che attengono all’ordinario processo produttivo della società e che, comunque, la società non aveva fornito la prova scritta del contratto di fornitura di lavoro temporaneo intercorso con Ali s.p.a. Di conseguenza il contratto di lavoro interinale è stato dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1, comma secondo della legge 196/1997.

Infine il Giudice riconosce alla lavoratrice il diritto all’inquadramento nel livello D con la qualifica di Addetto CRP Senior, in quanto dovendo ritenersi il rapporto di lavoro costituito a tempo indeterminato dal 2003, la ricorrente aveva maturato il requisito di 24 mesi di svolgimento delle stesse mansioni, previsto dal CCNL applicabile, per acquisire il diritto al superiore livello