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Tribunali Emilia-Romagna > Somministrazione
Data: 26/02/2008
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 55/08
Parti: RIVA & MARIANI GROUP S.p.A. / Salvatore Z.
TRIBUNALE DI PARMA - CONTRATTI DI LAVORO INTERINALE E DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO - MANCANZA DI PROVA SCRITTA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO IN CAPO ALLA SOCIETA’ UTILIZZATRICE


- Art. 20 D.Lgs. n. 276/03

- Art. 3 D.Lgs. n. 368/2001

- Art. 4 del D.Lgs. 626/1994.

Calogero D. aveva prestato la sua attività alle formali dipendenze della Vedior Agenzia per il lavoro S.p.A. con tre distinti contratti di somministrazione a tempo determinato (dal 2.4.2005 al 30.6.2005; dal 1.7.2005 al 30.9.2005; dal 7.2.2006 al 30.4.2006) e poi con un contratto a tempo determinato stipulato direttamente con Poste Italiane (dal 2.5.2006 al 31.5.2006 sino al 31.1.2006).

Il lavoratore conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.A., eccependo, tra l’altro, la violazione dell’art. 20, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 276/2003 che vieta la stipulazione di contratti di somministrazione da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/1994.

Il Tribunale di Parma accoglie la domanda rilevando che l’onere della prova relativo all’effettuazione della valutazione dei rischi dell’unità produttiva presso cui il lavoratore è adibito spetta all’utilizzatore e che tale onere, nel caso di specie, era stato disatteso.

Il Giudice infatti ritiene i documenti prodotti da Poste Italiane inidonei a provare l’effettuazione della valutazione dei rischi in quanto documenti formatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Analogamente, il Tribunale esclude che la prova in questione possa ricavarsi dai contratti di somministrazione intercorsi tra utilizzatore e agenzia fornitrice in quanto contenenti una mera dichiarazione di provenienza della parte interessata (Poste Italiane) che afferma di aver compiuto la valutazione dei rischi.

Di conseguenza, il Giudice ha dichiarato il contratto di lavoro somministrato illegittimo, in quanto stipulato al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 20 D.Lgs. 276/2003, con la conseguenza dell’instaurazione, sin dall’inizio, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore e con la condanna di Poste Italiane a corrispondere al ricorrente le retribuzioni non percepite dalla data dell’offerta formale delle prestazioni lavorative. Rimane invece esclusa – ad avviso del Tribunale – l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 18 legge 300/1970