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Corte d'Appello di Bologna > Competenza
Data: 28/08/2000
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 89/00
Parti: Inail / Inps / Domenico D.
GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE A SEGUITO DI PRONUNCIA DI RINVIO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - TRIBUNALE


A seguito di una sentenza della Corte di Cassazione del 1999 che rinviava al Tribunale di Forlì gli eredi di un agente di commercio riassumevano la Causa avanti alla Corte d'Appello di Bologna anziché davanti al giudice di rinvio designato, nella convinzione che si trattasse di una logica conseguenza della riforma della giurisdizione che ha soppresso le funzioni di giudice d'appello del Tribunale sulle sentenze del Pretore. La società non sollevava eccezioni di sorta, ma la Corte d'Appello riteneva di dover verificare d'ufficio - come è possibile trattandosi di una questione di competenza funzionale ratione materiae e, quindi, inderogabile - la propria competenza a decidere sul ricorso ex art. 392 cod. proc. civ. I giudici emiliani danno atto che dopo la riforma si sono formati due distinti orientamenti giurisprudenziali. Secondo il primo di questi, espresso dalla sentenza n. 1083/2000, il giudice di rinvio va individuato nella Corte d'Appello, identificata come "giudice di pari grado" (art. 383 cod. proc. civ.) rispetto al Tribunale prima della riforma, che aveva pronunciato la sentenza cassata su appello contro la sentenza pretorile. Secondo Cass. n. 2231/2000, invece, il giudice di rinvio deve essere individuato nel Tribunale. La Corte d'Appello di Bologna aderisce al secondo orientamento, in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 135 del D.Lgsl. n. 51/98 i procedimenti pendenti davanti al Tribunale alla data del 2 giugno 1999 sono definiti - se si tratta di giudizi in grado d'appello - dallo stesso Tribunale non già «sulla base delle disposizioni introdotte dal medesimo decreto» bensì «sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti». Secondo la Corte «In mancanza di disposizioni che abbiano la funzione di accelerare il trasferimento della competenza d'Appello dal Tribunale alla Corte d'Appello, non può giustificarsi un'operazione esegetica che, in ipotesi di cassazione della sentenza del Tribunale, precluda la possibilità di rinviare ancora al Tribunale, quale giudice transitoriamente titolare di competenza d'Appello per tutti quei procedimenti che in ugual grado pendevano davanti a lui alla data di efficacia del D.Lgs. n. 51/98». Il Collegio bolognese trova un'ulteriore supporto della tesi accolta nel principio della perpetuatio iurisditionis dettato dall'art. 5 cod. proc. civ., norma «non applicabile all'ufficio del Pretore in ragione della soppressione dello stesso» ma che «può essere utilmente richiamata con riguardo al Tribunale, interessato non da una soppressione, bensì da una modificazione della sua competenza, quale è anche quella per gradi. Pertanto i relativi mutamenti legislativi restano inapplicabili nel giudizio introdotto davanti al giudice competente al momento della proposizione della domanda». Certo è che, a fronte di orientamenti giurisprudenziali diametralmente opposti in merito ad una questione pratica di basilare importanza processuale (scegliere la sede giudiziaria ove riassumere la causa) l'operatore giuridico si è trovato in grande difficoltà a dover decidere, al punto che in molti casi è apparso opportuno fare due riassunzioni. Per fortuna, già giunge voce di un intervento delle Sezioni Unite