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Corte d'Appello di Bologna > Processo
Data: 26/11/2007
Giudice: Castiglione
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 643/05
Parti: Domenica D. / Poste Italiane S.p.a.
MOTIVO DI APPELLO GENERICO: INAMMISSIBILITÀ DEL MOTIVO.


Art. 342 cod. proc. civ.

Nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2001 all’interno del bar situato presso l’aeroporto di Parma si era sviluppato un incendio che aveva causato la distruzione dell’esercizio commerciale. In data 2 agosto 2001, stante l’inagibilità dei locali, la società che gestiva il bar collocava due dipendenti in ferie, poi licenziandole alla fine dello stesso mese di agosto per cessazione di ogni attività da parte della medesima società per l’aeroporto in conseguenza del venir meno del contratto d’appalto concluso con la committente. La stessa comunicazione di recesso era stata inviata ad altri otto lavoratori, impiegati presso lo stesso esercizio commerciale. I licenziamenti venivano dichiarati invalidi dal Tribunale di Parma per avere la società omesso di rispettare le procedure previste dagli artt. 4 e 5 della legge 223 del 1991.

Chiamata a pronunciarsi su ricorso della società, la Corte d’Appello di Bologna censura il primo motivo dell’atto d’appello per motivi processuali, rilevando la mancata specificità dei motivi di appello. Richiamando un consolidato orientamento ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 16/2000; Cass. 10596/2004; Cass. 24834/2005; Cass. 22906/2005; Cass. 27296/2005; Cass. 1558/2005; Cass. 5250/1999; App. Milano 1154/2007; App. Torino 16.3.1998) la Corte di Bologna ha ribadito che nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Tale specificità esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono, ragioni per cui alla parte volitiva dell’appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall’altro esige pur sempre che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime” (Corte d’Appello Bologna sent. 643/2005; nello stesso senso cfr. anche Corte d’Appello Bologna 57/2005; Corte d’Appello Bologna sent. 605/2002; Corte d’Appello Bologna sent. 273/2002).

In particolare il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere soddisfatto da un mero e generico richiamo agli atti di primo grado, che prescinda dal contenuto argomentativo della sentenza impugnata, essendo necessaria una contrapposizione argomentativa rivolta al contenuto della decisione impugnata (Cass. 26192/2005; cfr. anche Cass. 24817/2005). L’inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa. Conclusivamente la Corte, non avendo ravvisato nell’esposizione del primo motivo d’appello i requisiti sopra richiamati, lo dichiara inammissibile.