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Corte d'Appello di Bologna > Prove
Data: 21/11/2005
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 753/05
Parti: Andrea L. / Bimota SpA
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE – PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELLA LETTERA RACCOMANDATA


Invero la vicenda qui trattata assume importanza, a prescindere dall’oggetto di causa (opposizione a precetto a seguito di intimazione di pagamento da parte dell’Istituto previdenziale) per le argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello di Bologna in merito alla presunzione di conoscenza delle lettere raccomandate: sulla scorta di una recente pronuncia di Cassazione sono infatti sempre più frequenti le eccezioni di legali dei datori di lavoro in merito alla presunta mancata prova dell’impugnazione di licenziamento ovvero dell’invio di un certificato medico. Secondo Cass. Civile Sez. III 12 maggio 2005, n. 10021 la dimostrazione che una raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario non varrebbe di per sé a dimostrare quale fosse il contenuto della lettera e quindi, in caso di contestazione, sarebbe onere di chi pretende che da quella ricezione siano derivati effetti giuridici, dimostrare il reale contenuto della missiva. Tale principio è stato per esempio pericolosamente accolto dal Tribunale del Lavoro di Milano (Sent. 27 maggio 2005 n. 2966) proprio in un’ipotesi di contestata recezione di certificato medico, e conseguente licenziamento per assenza ingiustificata.

Nel caso in esame, invece, i giudici bolognesi osservano che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la presunzione di conoscenza da parte del destinatario - posta dall’art. 1335 cod. civ. - delle dichiarazioni dirette ad una determinata persona che siano giunte a destinazione, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall’osservanza delle disposizioni del codice postale. “Incombe pertanto sullo stesso destinatario l’onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza della medesima e, quindi, anche l’onere di provare la non corrispondenza della dichiarazione inviata a quella di cui il mittente conservi la copia (v. Cass. n. 8073/02)”. La Corte d’Appello rammenta come anche la Suprema Corte abbia chiarito che la lettera raccomandata o il telegramma costituiscono “prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso (v. Cass. n. 21133/04; n. 10284/01)”. Per quanto concerne la raccomandata, la presunzione opera anche caso di smarrimento della cd. cartolina di ritorno, purché la spedizione sia attestata dell’ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta: da questa, “anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna (v. Cass. n. 9681/98; n. 5821/02; n. 15818/03)”.

Trattasi, però, di una presunzione semplice di ricezione, che può essere vinta dal destinatario “provando con qualsiasi mezzo di non aver avuto notizia dell’atto senza sua colpa, ovvero che il plico raccomandato non conteneva alcuna lettera al suo interno o che conteneva altro (v. Cass. n. 771/04)”. Con una simile soluzione – che nel caso specifico ha portato la Corte a ritenere provata l’intervenuta interruzione della prescrizione del diritto contenuto nel titolo posto a fondamento dell’atto di precetto opposto, e quindi a rigettare l’appello contro l’INPS – riteniamo sia più equamente ripartita la distribuzione dell’onere della prova tra le parti, risultando altrimenti eccessivamente gravoso per il mittente provare, ad esempio, il fatto - assolutamente presumibile - che la busta pervenuta al destinatario pochi giorni dopo la spedizione della raccomandata contenesse quello specifico documento: sarà infatti il destinatario a dover provare il contrario.