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Corte d'Appello di Bologna > subordinazione
Data: 21/02/2007
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 676/06
Parti: GASTONE M. / INPS
ACCERTAMENTO DI LAVORO SUBORDNATO DI SOCIO LAVORATORE – ESCLUSIONE – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA SOCIO - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 142/2001


Art. 2094 cod. civ.

Il Tribunale di Bologna aveva accolto la domanda di un socio lavoratore di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la cooperativa, in quanto dall’esame delle concrete modalità di svolgimento del rapporto erano emersi indici rilevatori della subordinazione, quali l’esecuzione di direttive precise, orari di lavoro prestabiliti, la corresponsione di una retribuzione fissa, l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, l’utilizzo di materiali e di attrezzature della cooperativa, senza l’assunzione di alcun rischio economico. La Corte d’Appello di Bologna, riformando sul punto la sentenza e richiamando la giurisprudenza del Supremo Collegio ( Cass. n. 16281/04; n. 5003/05), evidenzia l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado, che ha omesso ogni indagine in ordine alla natura ed alle finalità della cooperativa appellante sulla base dell’atto costitutivo e delle norme statutarie, sulla partecipazione del socio lavoratore all’attività sociale, sulla rispondenza dell’attività lavorativa all’oggetto sociale, anche in relazione alle modalità previste dal contratto sociale per l’impiego dei soci lavoratori e sulla eventuale possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato con i soci e la verifica dell’eventuale volontà espressa dalle parti in tal senso. La Corte, riesaminando l’istruttoria condotta in primo grado, accerta infatti la genuinità della natura della cooperativa di produzione e lavoro, la cui attività è rispondente al proprio Statuto, avendo sempre - stando ad alcune testimonianze rese - diviso gli utili tra i soci, indetto varie assemblee di carattere informativo e deliberativo tra i soci ed essendo state assunte le principali decisioni sull’andamento della società dall’assemblea dei soci. Le prestazioni dell’appellato, al pari di quelle degli altri soci lavoratori, sono state quindi effettuate in conformità dello Statuto sociale e sono volte a consentire il raggiungimento delle finalità istituzionali della cooperativa: pertanto le modalità esecutive della prestazione indicate dal socio lavoratore per dimostrare l’effettiva costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, altro non sono che l’adempimento al contratto sociale secondo le finalità mutualistiche proprie della cooperativa. La Corte di Appello quindi esclude la sussistenza della subordinazione tecnico funzionale del socio, mancando l’alienità dell’organizzazione e del risultato produttivo, nonché mancando anche la prova dell’esistenza di una comune volontà delle parti volta a costituire, a fianco del rapporto associativo, anche un rapporto di lavoro subordinato.

La Corte inoltre respinge l’appello incidentale proposto, avente ad oggetto in via principale la declaratoria di illegittimità del preteso licenziamento ed il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente al licenziamento, ed in subordine l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di esclusione da socio con la reintegra nel posto di lavoro e con il riconoscimento delle retribuzioni maturate dalla data di espulsione dalla cooperativa: il primo motivo dell’appello incidentale, avendo come presupposto l’accertamento dell’esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato è stato ritenuto assorbito, mentre il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per effetto della clausola compromissoria contenuta nello Statuto della cooperativa che demanda ogni reclamo avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione ad un collegio arbitrale.