di Stefania Mangione*

Per inquadrare il senso del quesito referendario in materia di responsabilità solidale negli appalti, occorre fare alcune considerazioni sul quadro attuale della situazione; si ricorda che i tre referendum promossi dalla Cgil (di quello sull’art. 18 si è già parlato in questo blog) si accompagnano alla proposta di legge d’iniziativa popolare denominata Carta dei diritti universali del lavoroche, in un progetto di riforma complessiva del mondo del lavoro e di allargamento delle tutele e delle garanzie per i lavoratori, si occupa anche degli appalti. In materia di articolazione e scomposizione dell’impresa e, più in generale, del fenomeno di dissociazione di tra chi utilizza il lavoro e chi ne assume la responsabilità, il nostro legislatore pare sempre più incline ad assecondare le trasformazioni del sistema produttivo ed imprenditoriale, rinunciando ad un’ambizione regolativa che ha consegnato ad altre stagioni.

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Con l’abrogazione della legge 1369 del 1960 abbiamo perduto alcuni principi che erano sia garanzia per le condizioni di lavoro delle maestranze che, contemporaneamente,orientamento per un’articolazione produttiva: tra questi sicuramente quello della responsabilità solidale che, oggi, può dirsi messo in forse da un legislatore così sfacciato da domandare connivenza, su questo terreno, alla contrattazione collettiva. L’art. 29, 2° comma del d.lgs. 276 del 2003 è la disposizione oggetto del referendum e regola, per l’appunto, laresponsabilità solidale a carico del committente, nell’ambito dell’appalto di opere o servizi, per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro/appaltatore.

A seguito di varie modifiche, l’ultima della legge Fornero, laversione attuale della norma ammette la deroga alla responsabilità solidale del committente da parte della contrattazione nazionale e, sul piano processuale, costringe i lavoratori che vogliono agire in giudizio a chiamare in causa sia il proprio datore di lavoro (appaltatore) sia il committente (e i sub-committenti). Una volta iniziato il giudizio, inoltre, la legge consente al committente di eccepire il cosiddetto beneficio di preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore (e di tutti eventuali subappaltatori): questo significa che il lavoratore, dopo aver vinto la causa e ottenuto una sentenza di condanna, deve prima tentare di recuperare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro e dei subappaltatori (normalmente meno solventi) e solo dopo può agire verso il committente.

Con il referendum si chiede anzitutto l’abrogazione di quella parte dell’art. 29, 2° comma che ne consente la derogabilità,ripristinando quindi il principio di una responsabilità solidale inderogabile e piena da parte del committente e cioè del soggetto che sceglie l’appaltatore, da un lato, e che beneficia della prestazione lavorativa dei dipendenti, dall’altro. Inoltre, si chiede di abrogarequella parte della norma relativa all’obbligo per il lavoratore di chiamare in causa anche il datore di lavoro e i subappaltatori e alla facoltà per il committente di eccepire il beneficio di preventiva escussione. Quest’ultima è una modifica che riguarda il processo, molto rilevante in tema di effettività delle tutele e dei diritti dei lavoratori: la vittoria del referendum consentirebbe ai lavoratori di recuperare i propri crediti direttamente e velocemente dal committente, senza dover chiamare in causa tutta la “filiera” dell’appalto.

L’altro quesito referendario ha ad oggetto il lavoro accessorio: si chiede l’abrogazione dell’istituto e delle norme che oggi lo disciplinano, ovvero gli artt. da 48 a 51 del d.lgs. 81/2015. Si è già scritto anche su questo blog di come il lavoro accessorio o tramite voucher sia divenuto la modalità per coprire e legittimare il lavoro nero, abusivo e irregolare; i dati sull’occupazione ne confermano un aumento vertiginoso e anomalo;per queste ragioni se ne chiede l’abrogazione. Anche in materia di lavoro accessorio nella Carta dei diritti universali del lavoro troviamo una proposta, agli artt. 80 e 81, con la finalità di riportarlo alla sua funzione originaria, introducendo una serie di limitazioni al suo utilizzo sia rispetto alle prestazioni lavorative che possono esserne oggetto, ai soggetti che possono svolgerlo, al tempo di utilizzo (non più di 40 giorni) e ai limiti reddituali (per compensi non superiori ai € 2.500,00).

* Sono avvocata giuslavorista a Bologna, per i lavoratori. Ho scritto, assieme ad Alberto Piccinini, un libro in materia di comportamento antisindacale e faccio della parte della redazione regionale Emilia – Romagna della rivista Rgl News.

Il Fatto Quotidiano, 27 aprile 2016: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/27/appalti-cose-la-responsabilita-solidale-e-perche-va-riformata/2673937/

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